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Sentenza

Sentenza del 02/11/2016 n. 6599 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Socio liquidatore - Società cancellata dal registro delle imprese - Utili extrabilancio - Presunzione iuris tantum - Legittimazione attiva e passiva del socio - Legittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento notificatogli dopo la cancellazione della società, sostenendo, in sostanza, l’assenza di legittimazione e/o la non imputabilità personale degli utili extracontabili accertati nei confronti della società. La controversia riguarda anche la possibilità di presumere che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l’accertamento indirizzato al socio già liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione non impedisce l’accertamento, poiché il socio subentra nella posizione della società quale successore universale e conserva la legittimazione attiva e passiva nelle controversie riferibili alla società. È stata inoltre riconosciuta, salvo prova contraria, la presunzione iuris tantum di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili derivanti da operazioni imponibili IVA.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2492

    La norma si colloca nella disciplina della liquidazione della società e rileva nel quadro degli effetti della chiusura della liquidazione e della definizione dei rapporti residui.

  • Codice civile, art. 2495

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina i rapporti giuridici residui: i soci subentrano nelle posizioni della società estinta, assumendo la qualità di successori universali e potendo essere destinatari o parti delle relative controversie.

  • Cassazione, sentenza n. 6070/2013

    La pronuncia è richiamata per il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società, i soci succedono nei rapporti ancora pendenti o non definiti e dispongono della legittimazione processuale attiva e passiva.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non rende automaticamente illegittimi gli accertamenti fiscali relativi a periodi precedenti né impedisce di agire nei confronti dei soci successori.
  • Il socio, soprattutto se già liquidatore, può essere legittimamente coinvolto nel giudizio o nell’accertamento riguardante obbligazioni e rapporti fiscali della società estinta.
  • Gli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa possono essere presunti distribuiti ai soci in proporzione alle quote, ma si tratta di una presunzione relativa che il contribuente può superare fornendo una prova contraria concreta e specifica.
  • Per contestare efficacemente l’accertamento non è sufficiente richiamare la cancellazione della società: occorre dimostrare l’inesistenza degli utili, la loro mancata distribuzione o altri elementi idonei a superare la presunzione applicata.

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