Cassazione Civile, Ordinanza n. 05585/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo emesso per omesso pagamento di cartelle esattoriali per un importo indicato in sentenza. La CTR aveva confermato l'annullamento del preavviso ritenendo non provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e dichiarando inutilizzabili, perché tardivamente prodotti in appello, i documenti depositati dall'agente della riscossione (copie delle relate di notifica delle cartelle). L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR escluso la produzione in appello delle relate di notifica, sostenendo che i documenti sarebbero stati depositati contestualmente all'atto di appello e che la schermata del sistema informatico lo confermerebbe; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, perché l'esame dei documenti avrebbe dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle; 3) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, assumendo che l'eccezione sulla mancata notifica dell'avviso di accertamento era tardiva; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita pronuncia su questione non sollevata dal contribuente e non rilevabile d'ufficio. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, e infondato il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sì consentita dall'art. 58 d.lgs. 546/1992, ma deve avvenire entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del medesimo decreto, cioè fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con le formalità previste. Tale limite non può essere eluso mediante il solo richiamo all'art. 58, perché altrimenti si comprometterebbero il contraddittorio e il diritto di difesa. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva fornito prova della tempestività del deposito, essendosi limitata a richiamare una schermata informatica priva di valore dimostrativo sufficiente. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, mentre il quarto è stato respinto perché la questione della mancata notifica dell'avviso di accertamento era stata effettivamente dedotta dalla stessa parte ricorrente in appello. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come norma di legittimità per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per censurare la pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, ma non oltre il termine decadenziale previsto dal sistema processuale tributario.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Opera il richiamo alle norme del giudizio di primo grado, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 32 anche in appello per la produzione documentale.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
Il termine per il deposito dei documenti è perentorio e la sua inosservanza determina decadenza, rilevabile d'ufficio.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per le formalità di deposito dei documenti nel processo tributario.
art. 345 c.p.c.
È citato in contrapposizione al regime più ampio dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, ma senza escludere il rispetto dei termini decadenziali del rito tributario.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È evocato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento, ma la censura resta assorbita per il rigetto del primo motivo.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dal ricorrente quale termine di decadenza per contestare la mancata notifica dell'atto presupposto, ma la censura è assorbita.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la questione era stata effettivamente dedotta dalla parte interessata.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa, ma deve avvenire entro il termine perentorio previsto per il deposito documentale; l'art. 58 d.lgs. 546/1992 non consente di derogare a tale decadenza.
- La tempestività del deposito documentale deve essere provata in modo univoco dalla parte che intende avvalersene; un mero indizio negativo desunto da una schermata informatica non è sufficiente a dimostrare la produzione nei termini.
- La perentorietà del termine per il deposito documentale tutela il contraddittorio e il diritto di difesa e non può essere neutralizzata da una produzione successiva in grado di appello.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice si pronuncia su una questione effettivamente dedotta dalla parte nel gravame, anche se la decisione la esamina sotto il profilo della prova o della qualificazione giuridica.
- Quando il primo motivo di ricorso è infondato e costituisce il presupposto logico degli altri, i motivi dipendenti possono risultare assorbiti.
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