Sentenza del 18/10/2017 n. 24528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio sostenendo che il giudice del rinvio non avesse rispettato quanto stabilito dalla precedente sentenza della Corte di cassazione n. 30368 del 2011. In particolare, la C.T.R. avrebbe dovuto accertare se il capitale accantonato presso il fondo previdenziale integrativo fosse stato effettivamente investito sul mercato, in quale misura e quale rendimento avesse prodotto. Solo la quota qualificabile come rendimento derivante da tale impiego poteva essere assoggettata all'aliquota agevolata del 12,50%. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale chiedendo il riconoscimento degli interessi legali sulle somme da rimborsare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la C.T.R. avesse omesso l'indagine concreta sull'effettivo investimento del capitale e sul rendimento conseguito. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente sugli interessi legali, ritenendo che la questione non fosse stata devoluta nel precedente giudizio di cassazione e fosse quindi coperta da giudicato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha inoltre chiarito che il rendimento agevolabile può derivare da investimenti su qualunque mercato, non soltanto da quello finanziario.
Norme richiamate
Legge n. 482 del 1985, art. 6
L'aliquota agevolata del 12,50% si applica esclusivamente alla quota delle somme corrispondente al rendimento effettivamente derivato dall'impiego sul mercato del capitale accantonato presso il fondo previdenziale. Non si applica automaticamente all'intera somma liquidata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e all'obbligo del giudice di fornire una motivazione adeguata e coerente.
Codice di procedura civile, artt. 384, 392 e 394
Le disposizioni disciplinano l'efficacia della sentenza di cassazione, il giudizio di rinvio e l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato vincola le parti e impedisce di rimettere in discussione questioni già definitivamente decise o non ritualmente devolute nel precedente giudizio.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 38 e 44
Richiamati dal contribuente in relazione alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate e degli interessi legali, ma senza esito perché il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.
Costituzione, artt. 3 e 24
Il contribuente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando una sentenza di cassazione dispone il rinvio indicando specifici accertamenti, il giudice di rinvio deve svolgerli concretamente e non può limitarsi a ripetere la motivazione già censurata.
- In materia di previdenza integrativa, l'aliquota agevolata sui capitali liquidati si applica soltanto alla componente che rappresenta un rendimento effettivo prodotto dall'investimento del capitale sul mercato.
- La verifica del rendimento deve riguardare la natura, l'entità e il collegamento causale tra l'investimento del capitale e il risultato economico; non è sufficiente qualificare genericamente una parte delle somme come rendimento.
- Il concetto di investimento sul mercato non è limitato agli strumenti finanziari e può comprendere anche altri impieghi, come quelli immobiliari, purché abbiano prodotto un rendimento riferibile al capitale accantonato.
- Le questioni non riproposte o non devolute nel precedente giudizio di cassazione possono considerarsi coperte da giudicato e non possono essere introdotte utilmente nel giudizio di rinvio.
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