Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n°-OMISSIS-, con il quale la Questura di Cagliari ha vietato al signor -OMISSIS-, per la durata di 3 anni, di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del Calcio, Calcio a 5, maschili e femminili anche amichevoli, relativi ai Campionati di Sere A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e altri incontri dei tornei internazionali e nazionali, nonché le partite di tutte le nazionali italiane di calcio e Calcio a 5, e comunque in cui si svolgono tutte le competizioni di tipo calcistico organizzate e/o patrocinate nell'ambito delle Federazioni sportive e da Enti e Organizzazioni riconosciute dal CONI, calendarizzate e pubblicizzate, nonché di transitare nelle aree comprese nel raggio di 500 metri dagli impianti interessati dalle predette manifestazioni, da 12 ore prima dello svolgimento, durante le stesse e fino alle 12 ore successive e il divieto, per lo stesso arco temporale, di accedere ai luoghi interessati dalla sosta, transito e trasporto delle persone che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive del Cagliari Calcio, meglio individuati nei luoghi dei Comuni di Cagliari, Elmas ed Assemini elencati nel provvedimento, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente: - della nota della DIGOS datata -OMISSIS-, non conosciuta ma menzionata nel provvedimento di DASPO.

Giustizia amministrativa202600255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO fuori contesto della durata di tre anni, con divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi per manifestazioni calcistiche e di transito nelle relative aree e nei luoghi connessi alle partite del Cagliari Calcio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento con cui il Questore di Cagliari gli ha vietato per tre anni l'accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale in occasione di manifestazioni calcistiche, nonché il transito entro 500 metri dagli impianti nei periodi temporali indicati e l'accesso ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito e dal trasporto degli spettatori e partecipanti alle manifestazioni del Cagliari Calcio. È stata inoltre contestata la nota DIGOS richiamata nel provvedimento e non conosciuta dal ricorrente. Il ricorso riguarda un DASPO fuori contesto adottato ai sensi dell'art. 6, lettere c) e d), della legge n. 401 del 1989, per fatti non necessariamente commessi in occasione di manifestazioni sportive. Dalla motivazione cautelare emerge che il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la sufficienza dell'istruttoria, la rilevanza dell'abbonamento alle partite del Cagliari Calcio, l'assenza di una richiesta di custodia cautelare e la proporzionalità della durata e dell'estensione territoriale dei divieti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del DASPO, con valutazione sommaria e salva la successiva fase di merito. Ha rilevato che il ricorrente era stato deferito all'autorità giudiziaria e che nei suoi confronti si erano concluse le indagini preliminari per numerosi reati riconducibili alle fattispecie dell'art. 6, lettere c) e d), della legge n. 401 del 1989, idonee a consentire il DASPO anche per fatti commessi fuori dal contesto sportivo. Ha considerato allo stato sufficiente l'istruttoria amministrativa, avuto riguardo alla natura e alla funzione preventiva della misura e alla particolare rilevanza dei fatti addebitati rispetto all'interesse pubblico tutelato. L'abbonamento del ricorrente e la sua frequentazione dello stadio non sono stati ritenuti elementi contrari alla misura; anzi, l'identificazione e la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini sono avvenute proprio all'esterno dello stadio. È stata ritenuta non decisiva neppure la mancata richiesta di custodia cautelare, in ragione della diversa finalità della misura penale rispetto al DASPO amministrativo. Infine, non sono apparse manifestamente sproporzionate né la durata di tre anni, pari a un periodo inferiore al massimo quinquennale, né l'estensione dei divieti, limitata agli eventi calcistici, alle aree entro 500 metri dagli impianti e, con specificazioni ulteriori, agli eventi del Cagliari Calcio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, lettere c) e d), l. n. 401/1989

    Consente l'adozione del DASPO anche in relazione a fatti commessi non in occasione di manifestazioni sportive, quando ricorrono le fattispecie previste dalla norma.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare e i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO fuori contesto può essere adottato, nei casi previsti dall'art. 6, lettere c) e d), della legge n. 401 del 1989, anche per fatti commessi al di fuori di manifestazioni sportive, purché gli elementi posti a fondamento evidenzino la riconducibilità del destinatario alle fattispecie normative rilevanti.
  • Nella fase cautelare, l'istruttoria amministrativa relativa a un DASPO può essere ritenuta sufficiente in ragione della funzione preventiva della misura e della particolare rilevanza dei fatti addebitati, salva la verifica più approfondita propria del giudizio di merito.
  • La mancata applicazione o richiesta della custodia cautelare penale non esclude, di per sé, la legittimità del DASPO amministrativo, poiché le due misure perseguono finalità differenti e sono adottate secondo presupposti autonomi.
  • La titolarità di un abbonamento e la stabile frequentazione dello stadio non impediscono l'adozione del DASPO; tali circostanze possono anzi confermare il collegamento concreto del destinatario con gli eventi sportivi interessati.
  • In sede cautelare, non è manifestamente sproporzionato un DASPO di durata inferiore al massimo previsto dalla legge e territorialmente limitato agli eventi calcistici e alle aree prossime agli impianti, quando l'estensione dei divieti sia giustificata dalla particolare rilevanza dei fatti e degli eventi considerati.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.