Sentenza n. 176/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza della Grassano Solar S.r.l. dell’11.2.2023, volta ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,96 MW, nel Comune di Grassano e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato l’11 febbraio 2023 un’istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a circa 20 MW, da realizzare nel Comune di Grassano, comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato successivi avvisi al pubblico, l’ultimo dei quali in data 14 agosto 2025, mentre il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole con prescrizioni il 26 giugno 2025. Persistendo l’inerzia amministrativa, la società ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990. In via preliminare, il giudice ha verificato la ricevibilità del ricorso alla luce dei termini procedimentali speciali previsti per i progetti disciplinati dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 24 e 25 del medesimo decreto. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che, considerando quale dies a quo l’ultimo avviso pubblico del 14 agosto 2025 e sommando i termini previsti per osservazioni, controdeduzioni, integrazioni, consultazione pubblica, parere della Commissione VIA-VAS, concerto ministeriale e adozione del provvedimento finale, il termine per la conclusione del procedimento fosse scaduto il 21 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il termine procedimentale fosse scaduto il 21 gennaio 2026, sicché il ricorso notificato il 26 gennaio 2026 era ricevibile e proposto entro il termine decadenziale annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha applicato l’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.l. n. 153/2024, convertito nella l. n. 191/2024, entrato in vigore il 17 dicembre 2024. La disposizione, pur non avendo efficacia retroattiva in quanto non interpretativa, è stata ritenuta applicabile a un procedimento iniziato nel 2023 perché l’inerzia amministrativa costituisce un illecito permanente, destinato a protrarsi fino alla proposizione del ricorso. Il TAR ha quindi ordinato alle amministrazioni di concludere il procedimento entro 120 giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto e fonda la contestazione dell’inerzia amministrativa.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento e di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, con fissazione di un termine per la conclusione del procedimento.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Il ricorso contro il silenzio è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Richiamato per la scansione procedimentale applicabile ai progetti sottoposti alla procedura di valutazione ambientale.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006
È riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni; i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’art. 23, comma 4, secondo periodo.
La disposizione, pur non retroattiva, si applica a un procedimento già avviato quando l’inerzia amministrativa perdura dopo la sua entrata in vigore, poiché il silenzio costituisce illecito permanente.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Prevede il termine per la presentazione delle osservazioni dei cittadini e per l’acquisizione di pareri, nonché quello per le controdeduzioni del proponente.
art. 24, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
Disciplina il termine per la trasmissione degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 152/2006
Prevede il termine decorrente dal nuovo avviso pubblico per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Stabilisce i termini per l’espressione del parere della Commissione VIA-VAS, per l’acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e per l’emanazione del provvedimento di VIA.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 153/2024, convertito nella l. n. 191/2024
Ha introdotto l’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme alle norme sulle spese processuali, per la regolazione delle spese di lite.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
Richiamato per la comunicazione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, il termine per proporre ricorso decorre dalla scadenza del termine procedimentale applicabile e il ricorso è ricevibile se notificato entro l’anno successivo previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.
- Per i procedimenti di VIA soggetti alla scansione speciale prevista dal d.lgs. n. 152/2006, il termine di conclusione deve essere computato considerando l’ultimo avviso al pubblico con il quale è stata nuovamente pubblicata la documentazione progettuale, insieme ai termini per consultazione, controdeduzioni, integrazioni, parere tecnico, concerto ministeriale e provvedimento finale.
- La disciplina sopravvenuta che regola l’ordine di trattazione dei progetti può applicarsi a un procedimento iniziato anteriormente alla sua entrata in vigore quando l’inerzia dell’amministrazione perdura successivamente, poiché il silenzio amministrativo costituisce un illecito permanente fino alla proposizione del ricorso.
- Nel giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a., accertata la violazione dell’obbligo di provvedere, il giudice deve fissare all’amministrazione un termine per la conclusione del procedimento, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sostanziale riservata al potere amministrativo.
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