Sentenza n. 2723/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione n. 32 del 12 giugno 2026 del Direttore reggente dell’Ente Parco delle Madonie, relativa allo screening per un impianto wireless
Esito
Favorevole al ricorrente (privati interessati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento della determinazione n. 32 del 12 giugno 2026. Il testo non riporta l’articolazione completa dei motivi di ricorso; ai soli fini della soccombenza virtuale il TAR ha rilevato profili di fondatezza procedimentale, per la mancata integrale pubblicazione della documentazione richiesta dai punti 7 e 9 dell’Allegato 1 al D.A. n. 318/Gab del 27 ottobre 2025, con compromissione della partecipazione del pubblico allo screening, e profili sostanziali, per carenze istruttorie nella valutazione di incidenza: non risultavano adeguatamente esaminati gli habitat e le specie interessati, gli effetti cumulativi, le trasformazioni concretamente prodotte dall’opera e la configurazione tecnica dell’impianto.
La decisione
Nelle more del giudizio, con determinazione n. 47 del 25 settembre 2026, l’Ente Parco ha revocato in autotutela l’atto impugnato e ha sospeso ogni attività di realizzazione e/o esercizio dell’impianto fino alla definizione di un nuovo procedimento di valutazione di incidenza conforme alla disciplina vigente. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale dei ricorrenti e venuta meno la possibilità che l’atto impugnato producesse ulteriori effetti. Senza decidere definitivamente la fondatezza del ricorso, ha valutato i suoi significativi profili di fondatezza ai soli fini delle spese e, applicando la soccombenza virtuale, ha condannato l’Ente Parco delle Madonie a pagare complessivamente euro 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato e nei limiti dovuti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il provvedimento sopravvenuto determina, pertanto, la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato dai ricorrenti, essendo stato integralmente rimosso l’atto impugnato e venuta meno la possibilità che esso produca ulteriori effetti. Ricorrono, conseguentemente, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, l’amministrazione rimuove integralmente l’atto impugnato e il provvedimento sopravvenuto soddisfa pienamente l’interesse sostanziale azionato, facendo venir meno la possibilità di ulteriori effetti dell’atto.
art. 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/CEE
Sotto il profilo sostanziale, la valutazione non appariva sorretta dall’istruttoria richiesta dall’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE e dall’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, letti alla luce del principio di precauzione, non risultando adeguatamente esaminati gli habitat e le specie interessati, gli effetti cumulativi, le trasformazioni concretamente prodotte dall’opera e la configurazione tecnica dell’impianto oggetto del giudizio favorevole.
La valutazione di incidenza deve essere supportata da un’istruttoria adeguata e, secondo la delibazione svolta ai fini delle spese, deve considerare gli habitat e le specie interessati, gli effetti cumulativi, le trasformazioni concretamente prodotte dall’opera e la configurazione tecnica dell’impianto.
art. 5 d.P.R. 357/1997
Sotto il profilo sostanziale, la valutazione non appariva sorretta dall’istruttoria richiesta dall’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE e dall’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, letti alla luce del principio di precauzione, non risultando adeguatamente esaminati gli habitat e le specie interessati, gli effetti cumulativi, le trasformazioni concretamente prodotte dall’opera e la configurazione tecnica dell’impianto oggetto del giudizio favorevole.
La valutazione di incidenza richiede un’istruttoria adeguata, da svolgere secondo il principio di precauzione e comprensiva dell’esame degli habitat, delle specie, degli effetti cumulativi e delle caratteristiche concrete dell’opera.
art. 1, punti 7 e 9, Allegato 1, D.A. n. 318/Gab del 27 ottobre 2025
Sotto il primo profilo, non risultava integralmente assicurata la pubblicazione della documentazione rilevante prescritta dai punti 7 e 9 dell’Allegato 1 al D.A. n. 318/Gab del 27 ottobre 2025, con conseguente compromissione della partecipazione del pubblico al procedimento di screening.
La pubblicazione integrale della documentazione rilevante prescritta dalle disposizioni indicate è necessaria a garantire la partecipazione del pubblico al procedimento di screening.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere è pronunciabile quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione revoca integralmente l’atto impugnato e il nuovo provvedimento soddisfa l’interesse sostanziale del ricorrente, eliminando la possibilità di ulteriori effetti dell’atto.
- Ai fini della soccombenza virtuale, la legittimità di una valutazione di incidenza può essere scrutinata limitatamente alla regolazione delle spese: l’istruttoria deve esaminare adeguatamente habitat e specie interessati, effetti cumulativi, trasformazioni concretamente prodotte dall’opera e configurazione tecnica dell’impianto, alla luce del principio di precauzione.
- La partecipazione del pubblico allo screening presuppone l’integrale pubblicazione della documentazione rilevante prescritta dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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