Cassazione Penale, Ordinanza n. 15535/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione contesta la sentenza della Corte di appello deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. In particolare, il difensore sostiene l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione: il provvedimento impugnato aveva rilevato che il processo di primo grado si era svolto in assenza dell'imputato e che, con l'atto di impugnazione proposto dal difensore d'ufficio, non era stato depositato uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, contenente altresì la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La Corte di cassazione è chiamata a verificare se tali omissioni determinino l'inammissibilità del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle impugnazioni avverso sentenze pronunciate nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. deve essere depositata contestualmente all'atto di appello, quale manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare; la sua successiva allegazione non sana il vizio e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha inoltre precisato che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., abrogata dalla legge n. 114 del 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, come quella in esame. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
La disciplina, pur abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Nell'impugnazione avverso sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione; la sua successiva allegazione comporta inammissibilità del gravame.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ma la precedente disciplina resta applicabile alle impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta contro una sentenza emessa nei confronti di imputato assente è inammissibile se non è depositata, contestualmente all'atto di appello o ricorso, la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
- La successiva produzione della dichiarazione o elezione di domicilio non sana il difetto originario, poiché tale adempimento costituisce manifestazione necessaria e contestuale della volontà di impugnare.
- La disciplina processuale vigente al momento della proposizione dell'impugnazione continua ad applicarsi anche se medio tempore abrogata, quando la legge transitoria o il testo interpretato dalla Corte lo preveda espressamente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15511/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15512/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15513/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15514/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15515/2025 del 18/04/2025
- ordinanza_penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15516/2025 del 18/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →