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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1782/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino: contestano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame di testi chiave), la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) anziché bancarotta semplice, e l'assenza del dolo specifico. In particolare contestano la stima dell'unico cespite immobiliare in bilancio (rivalutazione ritenuta fittizia) e, per Marzano, la sussistenza dell'addebito di distrazione patrimoniale relativo a cessioni di beni e locazione a soggetti riconducibili a terzi; per Tedino la dedotta natura valutativa della rivalutazione e la mancata dimostrazione del nesso causale tra il falso e il fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito: la rivalutazione immobiliare si discostava da criteri contabili applicabili ed ha costituito iscrizione fittizia di riserva di bilancio; il dolo, sia per le false comunicazioni sociali che per la bancarotta per distrazione, è stato provato in base alle modalità operative e alla mancata reperibilità dei beni; la richiesta di rinnovazione istruttoria in sede d'appello era meramente esplorativa e non obbligava il giudice del gravame. Confermate, quindi, le affermazioni di responsabilità di primo e secondo grado (salvo la rimessione della quantificazione del danno civile per Marzano al giudice civile come indicato nella sentenza di appello). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali)

    La norma, pur avendo escluso in generale dalla fattispecie le 'semplici valutazioni', è applicabile anche alle poste valutative se l'agente, discostandosi da criteri di valutazione normativamente o tecnicamente accettati, agisce consapevolmente e senza adeguata informazione giustificativa in modo idoneo a indurre in errore i destinatari

  • art. 223 R.D. 16/3/1942 n.267 (bancarotta impropria da reato societario)

    art. 223, comma 2, n.1 e n.2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267

    La bancarotta impropria per reato societario può configurarsi anche per iscrizioni valutative false in bilancio quando vi sia dolo consistente nella consapevole rappresentazione mendace tale da aggravare il dissesto; non è necessario che il fatto sia la causa esclusiva del fallimento, basta che abbia aggravato il dissesto

  • art. 217 I. fall. (bancarotta semplice)

    Richiamata dai ricorrenti come possibile derubricazione, ma per la Corte la condotta accertata presentava elementi di consapevolezza e finalità idonei a escludere la qualificazione come semplice bancarotta

  • art. 15 d.l. 29/11/2008 n.185 convertito L. 28/1/2009 n.2 (rivalutazione immobili)

    art. 15, commi 16-23, d.l. 185/2008

    Norma che consentiva, in via eccezionale e con limiti, la rivalutazione degli immobili al 31.12.2007; la Corte ha osservato che anche in base a tale disciplina il valore rivalutato non poteva eccedere il valore di mercato o quello fondatamente attribuibile, sicché la rivalutazione contestata risultava ingiustificata

  • art. 41 c.p. (concorso causale)

    Il nesso causale tra operazione dolosa e fallimento non viene escluso se esiste una causa efficiente precedente del dissesto; vale il concorso causale e la rilevanza dell'aggravamento del dissesto

  • art. 603, art. 606 e art. 616 c.p.p. (istruttoria, motivazione, spese)

    art. 603, art. 606, art. 616 c.p.p.

    L'istituto della rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e non può essere deciso se la richiesta è mera esplorazione. La cassazione può censurare il diniego soltanto se emergono lacune o manifeste illogicità nella motivazione attinenti a punti decisivi

Massime di principio

  • Le valutazioni contabili in bilancio possono integrare reati (false comunicazioni sociali / bancarotta impropria) se l'iscrizione si discosta consapevolmente da criteri tecnici o normativi accettati e ciò è idoneo a indurre in errore i destinatari
  • La semplice natura valutativa di una posta di bilancio non esclude automaticamente la rilevanza penale; rileva il metodo di valutazione e la presenza di informazioni giustificative
  • Il mancato rinvenimento di beni al fallimento costituisce presunzione di distrazione, purché sia dimostrata la disponibilità effettiva dei beni da parte dell'imputato
  • L'aggravamento di un dissesto già in atto può integrare responsabilità penale: non è necessario che l'operazione dolosa sia l'unica causa del fallimento
  • In appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale e va rigettata se ha carattere 'esplorativo'; in cassazione la censura sul rifiuto è ammissibile solo se si evidenziano lacune o manifeste illogicità su punti decisivi della motivazione
  • Per i reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta impropria il dolo può consistere nella consapevolezza che le operazioni sul patrimonio sono idonee a danneggiare i creditori, senza necessità di dimostrare la volontà di causare il danno

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