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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31518/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto congrua e logicamente coerente la motivazione del GIP circa la mancanza di prova dell'esistenza della fornitura e del credito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Gold '95 chiedeva il pagamento in prededuzione di euro 663.048 per la fornitura di 16.936,220 grammi di oreficeria, sostenendo che la consegna era avvenuta in "conto vendita" (contratto estimatorio) il 13/10/2016 e che la proprietà sarebbe passata dopo un anno, cioè in costanza di sequestro, richiedendo pertanto la prededuzione ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il GIP aveva respinto l'istanza perché, dalle informazioni disponibili, mancava prova dell'effettiva consegna e dell'esistenza del credito; segnalava elementi contrari quali l'inerzia della creditrice dopo l'estensione del sequestro, l'incompatibilità tra la grande quantità di oro dichiarata e le giacenze medie effettive, e l'emissione di una nota di credito pari all'importo della fattura. In cassazione il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato per essere fondato su censura generica non capace di confutare i riscontri probatori posti dal GIP.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la prededuzione dei crediti sorti durante la procedura; il giudice ha ritenuto non applicabile la prededuzione in assenza di prova certa che il credito sia sorto in costanza di sequestro e dell'ontologica esistenza della fornitura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'eventuale colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto in colpa, pur confermando l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Per ottenere la prededuzione di un credito fondato su consegna in "conto vendita" occorre fornire prova chiara e specifica che il trasferimento della proprietà (o la sorgente del credito) sia avvenuto in epoca anteriore o comunque compatibile con i termini di sequestro; documenti isolati non corroborati da circostanze coerenti possono non essere sufficienti
  • Le valutazioni probatorie del GIP su esistenza della fornitura e congruità delle dichiarazioni di giacenza sono apprezzamenti di fatto che, se logicamente motivati e fondati su elementi documentali, difficilmente vengono ribaltati in sede di cassazione quando il ricorso solleva argomentazioni generiche
  • Contraddizioni documentali (es. emissione contestuale di fattura e nota di credito), l'inerzia del creditore dopo l'estensione del sequestro e lo scostamento rilevante tra le giacenze dichiarate e quelle riscontrate sono elementi che indeboliscono la pretesa creditoria e giustificano il rigetto dell'istanza di prededuzione
  • In contenziosi simili conviene dedurre e documentare in primo grado gli elementi probatori sostanziali (DDT, riconsegne, inventari, verifiche fisiche) e, in sede di impugnazione, proporre motivi che investano profili di diritto o che contestino specificamente le valutazioni probatorie, non solo rilievi astratti
  • L'inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni prive di solida base probatoria

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