Sentenza n. 1042/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1093/2023 n. 436/2024 del 29.5.2024 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Glenda Lenzerini il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 436/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 436 del 29 maggio 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a beneficiare della Carta elettronica del docente per euro 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare l'effettiva attribuzione alla ricorrente del beneficio economico. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta, nonché il riconoscimento, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla l. 724/1994, dalla data del passaggio in giudicato sino all'effettivo pagamento. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'integrale adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era decorso senza che fosse completata l'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato la materiale corresponsione del beneficio riconosciuto dal giudicato e che non sussistevano ostacoli normativi all'adempimento, essendo stato notificato il titolo esecutivo all'organo competente ed essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mettendo a disposizione della ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo giudiziale. Ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., ha inoltre condannato il Ministero a corrispondere interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza e fino all'effettivo pagamento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli 60 giorni per provvedere alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto, anche mediante il pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 800,00, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a renderla effettiva.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di riconoscere interessi e rivalutazione maturati sulle somme dovute in base al giudicato, anche se non espressamente previsti nella sentenza da eseguire, quando richiesti dalla parte.
art. 14, commi 1 e 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione; il pagamento in conto sospeso costituisce uno strumento utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione alla decisione.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Interessi e rivalutazione monetaria sono riconoscibili nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione, dalla data del passaggio in giudicato sino all'effettivo pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostri l'integrale esecuzione del giudicato, il giudice deve ordinare gli adempimenti necessari a dare attuazione concreta alla pronuncia, fissando un termine per provvedere.
- Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo amministrativo competente, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, non impedisce l'ottemperanza e consente l'adozione delle misure esecutive nei confronti dell'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., interessi e rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche se non liquidati nel titolo da eseguire, purché richiesti dalla parte e nei limiti stabiliti dalla legge.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari alla liquidazione e al pagamento, anche mediante gli strumenti previsti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
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