Sentenza del 04/02/2015 n. 959 - Comm. Trib. Prov. Milano
RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI ADERENTI AL CONSOLIDATO NAZIONALE - Consolidato fiscale - Accertamento - Istanza IPEC - Sospensione di 60 giorni termine per impugnare - Comunicazione esito istanza - Interruzione sospensione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tempestività del ricorso contro l'avviso di accertamento. Il contribuente sosteneva che la presentazione dell'istanza IPEC comportasse la sospensione di 60 giorni del termine per impugnare l'accertamento e che tale periodo non fosse interrotto dalla comunicazione dell'ufficio sull'esito dell'istanza. L'Amministrazione riteneva invece, implicitamente, che la comunicazione dell'esito facesse venir meno o consumasse il periodo di sospensione.
La decisione
La decisione ha stabilito che l'art. 40-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 prevede una sospensione piena di 60 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento, senza contemplare alcuna ipotesi di interruzione, consumazione o estinzione anticipata della sospensione in seguito alla comunicazione dell'esito dell'istanza IPEC. La ratio è consentire al contribuente di disporre di un ulteriore periodo per valutare se proporre ricorso. Di conseguenza, il ricorso presentato alla scadenza dei 60 giorni di sospensione è stato ritenuto tempestivo, nonostante la precedente comunicazione dell'esito dell'istanza.
Norme richiamate
Art. 40-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973
In caso di presentazione del modello IPEC, il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento è sospeso per un periodo di 60 giorni.
La norma attribuisce al contribuente un periodo aggiuntivo fisso di 60 giorni per valutare l'impugnazione dell'avviso. Poiché non prevede che la comunicazione dell'esito dell'istanza interrompa o consumi la sospensione, il termine deve essere computato per l'intera durata prevista.
Massime di principio
- Quando una norma processuale prevede espressamente una sospensione per un periodo determinato, tale sospensione opera per l'intera durata, salvo che la legge stabilisca chiaramente un'interruzione o una cessazione anticipata.
- La comunicazione dell'esito di un'istanza amministrativa non interrompe automaticamente i termini processuali sospesi: occorre una specifica previsione normativa.
- In presenza di un'istanza IPEC, il contribuente può considerare aggiunti 60 giorni al termine per impugnare l'avviso di accertamento, anche se l'ufficio comunica l'esito prima della scadenza del periodo.
- La finalità di garantire un tempo effettivo per valutare la convenienza del ricorso orienta l'interpretazione della disciplina in senso favorevole alla conservazione dell'intero periodo di sospensione.
- Per evitare contestazioni, il termine deve comunque essere calcolato con precisione considerando la data di notifica dell'accertamento, la presentazione dell'IPEC, le regole generali sul computo dei termini e l'intera sospensione di 60 giorni.
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