Sentenza n. 10758/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 6 dicembre 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 5 agosto 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto l’insufficienza della motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse fondato su affermazioni prive di adeguato fondamento probatorio. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, il Ministero ha depositato l’informativa degli organi di sicurezza posta a base del provvedimento. Dall’informativa risultava che il ricorrente era emerso in diversi contesti investigativi concernenti il radicalismo islamico. Il ricorrente ha inoltre insistito sul difetto di motivazione e, secondo il quadro motivazionale esaminato dal giudice, sulle conseguenze dell’omessa indicazione analitica degli elementi informativi e dell’omesso preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, fondata sulla contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi incompatibili con la sicurezza della Repubblica e indicativa di una mancata adesione ai valori della comunità nazionale. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi di sicurezza è stato considerato sufficiente a integrare una motivazione per relationem, senza necessità di riportare nel decreto tutte le notizie, le fonti e le valutazioni interne, la cui divulgazione avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza nazionale. L’obbligo motivazionale può quindi essere assolto in forma attenuata, purché il provvedimento renda comprensibile l’iter logico seguito dall’amministrazione. Il Collegio ha escluso anche la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché le informazioni riservate non erano ostensibili e la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Ha ritenuto attendibili le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, non superate dalle mere rassicurazioni del ricorrente. Nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente possono essere considerati non soltanto fatti penalmente rilevanti, ma anche elementi di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità sociale. Ha infine affermato la prevalenza dell’interesse alla sicurezza nazionale sull’interesse individuale alla naturalizzazione, anche in considerazione dell’irrevocabilità della cittadinanza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione dell’interesse pubblico e può essere negata per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’atto consente di comprendere l’iter logico della decisione, senza dover indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti acquisiti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non deve ritenersi violato, o comunque non assume rilievo invalidante, quando gli elementi posti a base del diniego sono riservati e non ostensibili, sicché la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto modificare l’esito.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Le informazioni secretate relative alla sicurezza dello Stato sono sottratte all’ostensione; tale regime giustifica l’attenuazione della motivazione e l’esclusione del preavviso fondato sulla conoscenza dettagliata degli elementi sfavorevoli.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, l’interesse individuale del richiedente è recessivo rispetto all’interesse della comunità nazionale e la valutazione amministrativa può comprendere anche un giudizio prognostico sull’affidabilità futura e sull’adesione ai valori costituzionali.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate degli organismi di sicurezza, la motivazione può essere resa per relationem e in forma attenuata: è sufficiente che consenta di comprendere la ragione essenziale del diniego, senza indicare analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, se la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza nazionale.
- Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato possono essere ritenute attendibili in quanto acquisite e vagliate nell’esercizio delle loro funzioni; la loro efficacia probatoria non è superata dalla mera contestazione o dalle rassicurazioni dell’interessato, in assenza di elementi concreti contrari.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità del richiedente la cittadinanza per naturalizzazione, l’amministrazione può considerare non soltanto condanne o fatti penalmente rilevanti, ma anche elementi preventivi e situazioni di astratta pericolosità sociale, purché valutati nell’ambito di un apprezzamento complessivo e prognostico della personalità e della condotta.
- Quando gli elementi posti a fondamento del diniego sono secretati e non ostensibili, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento se la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso esito, poiché l’interessato non avrebbe potuto conoscere e contestare analiticamente tali elementi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →