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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20812/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'11/02/2025. L'unico motivo deduceva il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., lamentando in sostanza l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica, priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque non correlata alle ragioni poste a base della decisione impugnata, che aveva già illustrato la congruità della pena, rideterminata in senso migliorativo dopo la riqualificazione del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta nel valutare la congruità della pena, già oggetto di riduzione per effetto della riqualificazione del fatto, e che la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità quando la pena non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La norma è richiamata come parametro per la commisurazione della pena; la Corte afferma che la valutazione compiuta dal giudice di merito, se logicamente motivata e conforme ai criteri di legge, non è sindacabile in cassazione come nuova rivalutazione della congruità della sanzione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È richiamato quale requisito di specificità del ricorso; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché generica e priva di correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 27 Cost.

    È evocato con riferimento alla finalità rieducativa della pena, utilizzata dalla Corte di merito nel giustificare la congruità del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sola determinazione della pena, la censura deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una deduzione generica del vizio di motivazione è inammissibile.
  • La commisurazione della pena effettuata dal giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p., se sorretta da motivazione logica e non arbitraria, non può essere trasformata in un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità.
  • È inammissibile il ricorso che miri soltanto a una diversa valutazione della congruità della pena, salvo che si denunci un manifesto arbitrio o un ragionamento manifestamente illogico del giudice di merito.
  • La valutazione di congruità della pena può ritenersi adeguata anche quando la sanzione sia già stata ridotta in senso migliorativo per effetto della riqualificazione del fatto, purché il giudice abbia applicato i criteri legali e considerato la funzione rieducativa della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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