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Sentenza

Sentenza n. 3526/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4070/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 19 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto ai docenti la Carta docente per determinati anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4070/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 novembre 2024. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente, del valore nominale di 500 euro per anno scolastico, per gli anni rispettivamente indicati per ciascun docente. Nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna del Ministero all’adempimento e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che era stata notificata all’Amministrazione con copia conforme. Alla data della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’avvenuta esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di erogare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, la Carta docente nei seguenti importi: 500 euro per una ricorrente per l’anno 2023/2024; 1.000 euro per un ricorrente per gli anni 2022/2023 e 2023/2024; 1.000 euro per una ricorrente per gli anni 2021/2022 e 2022/2023; 1.000 euro per una ricorrente per gli anni 2018/2019 e 2019/2020. È stato nominato fin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha richiamato la disposizione quale fondamento dell’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza civile posta in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione prima della proposizione dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato per individuare la sentenza dotata di attestazione di conformità quale titolo esecutivo notificabile ai fini dell’esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della Carta elettronica del docente, riconosciuta dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è passato in giudicato, è stato notificato alla pubblica amministrazione con copia conforme e, nei confronti dell’amministrazione debitrice, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge prima dell’esecuzione giudiziale.
  • In sede di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un obbligo puntuale imposto da una sentenza passata in giudicato giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine determinato.
  • Quando l’amministrazione non prova l’integrale esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin d’ora un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento.
  • Il Commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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