Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 60/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo della deliberazione n. 1253 del giorno 11 novembre 2024, pubblicata sul BURP n. 92 del 14 novembre 2024 a firma del direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, avente ad oggetto l’indizione della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 8 unità di personale - Area dei Funzionari e dell’elevata Qualificazione, CCNL “Funzioni locali” -, presso ARIF per il profilo professionale, di “Specialista Avvocato”, pubblicata sul BURP n° 92 del 14/11/2024; del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 8 posti - area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - profilo professionale specialista avvocato a tempo indeterminato e a tempo pieno, indetto dal Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia con deliberazione n° 1253 del 11/11/2024, pubblicata sul BURP n° 92 del 14/11/2024 ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente: - della deliberazione n. 559 del 3 giugno 2024 del Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia di adozione definitiva del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026 di ARIF Puglia, richiamata nella deliberazione n° 1253 del 11/11/2024, con tutte le delibere ivi richiamate per relationem; - della deliberazione n. 68/2024 del 26 gennaio 2024 del Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, con la quale veniva dato atto che, dalle risultanze della ricognizione effettuata dall’Agenzia, non sussiste, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, soprannumerarietà o eccedenza di unità di personale a tempo indeterminato rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente, richiamata nella deliberazione n. 1253 del giorno 11 novembre 2024; - della nota prot. n. 65317 dell’8 agosto 2024 con la quale veniva avviata la procedura di cui agli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. n° 165/2001, richiamata nella deliberazione n° 1253 del 11/11/2024 - della deliberazione n. 100/2024 del 31 gennaio 2024 del Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, con la quale veniva approvato il PIAO 2024-2026, richiamata nella deliberazione n. 1253 dell’11 novembre 2024 e di ogni altro atto connesso e conseguenziale a quelli impugnati, ivi compreso il silenzio e/o la colpevole inerzia serbata sull’istanza di stabilizzazione e sulla diffida a proseguire il procedimento di concorso per cui è causa, con riserva di proporre motivi aggiunti nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere immediatamente stabilizzata da ARIF, nella qualifica di Avvocato a tempo indeterminato, all’esito della intervenuta maturazione del suo diritto a tanto, per aver lavorato a tempo determinato, in proroga per quattro anni, senza soluzione di continuità. quanto ai motivi aggiunti: - del provvedimento di scrutinio dell’elaborato scritto, di cui al concorso per cui è causa, nella parte in cui la Commissione ha assegnato il punteggio di 18 alla ricorrente, così non ammettendola alla prova orale e di tutti i verbali di cui al concorso, nonché per l'accertamento del diritto alla stabilizzazione.

Giustizia amministrativa202500087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di scrutinio della prova scritta del concorso per specialista avvocato, con assegnazione del punteggio di 18 e conseguente non ammissione alla prova orale; in via principale erano impugnati anche il bando e gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione di indizione e il bando del concorso pubblico per titoli ed esami, destinato alla copertura di otto posti a tempo pieno e indeterminato di specialista avvocato presso ARIF, nonché gli atti presupposti relativi alla programmazione del fabbisogno di personale, alla ricognizione dell’assenza di soprannumeri o eccedenze, all’avvio della procedura di mobilità e al PIAO. Ha inoltre dedotto l’illegittimità del provvedimento di scrutinio della prova scritta, che le aveva attribuito 18 punti impedendole l’accesso alla prova orale, chiedendone la sospensione. È stato altresì richiesto l’accertamento del diritto alla stabilizzazione, in ragione dello svolgimento continuativo per quattro anni di lavoro a tempo determinato in regime di proroga, e sono stati contestati il silenzio o l’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di stabilizzazione e sulla diffida a proseguire il procedimento concorsuale. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti né le relative censure di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha confermato il decreto monocratico n. 27 del 22 gennaio 2026, con il quale la ricorrente era stata ammessa con riserva a sostenere la prova orale. La decisione è stata adottata considerando che ARIF, con nota del 5 febbraio 2026, aveva convocato la ricorrente per la prova orale del 16 febbraio 2026. L’ammissione è quindi disposta con riserva, senza definire il merito delle contestazioni relative alla valutazione della prova scritta, al bando, agli atti presupposti o al dedotto diritto alla stabilizzazione. Il TAR ha fissato la pubblica udienza del 15 aprile 2026 per la trattazione del merito e ha rinviato la decisione sulle spese alla definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare; l’ordinanza ne applica il regime disponendo l’ammissione con riserva alla prova orale e rinviando la trattazione del merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ammettere con riserva un candidato alla fase successiva di una procedura concorsuale, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità della valutazione contestata e sugli altri atti impugnati.
  • Quando l’amministrazione convoca il candidato per la prova successiva in esecuzione o in coerenza con una precedente misura cautelare monocratica, il collegio può confermare tale misura e accogliere l’istanza cautelare, rinviando al giudizio di merito la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.