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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 853/2024 del 18/10/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero il 5 dicembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, rilevando che il ricorso era stato notificato il 4 dicembre 2025, ossia 364 giorni dopo la notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, sulla base dell’attestazione di segreteria prodotta. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di attribuire al ricorrente la Carta Docente per il valore di 1.500 euro, secondo il sistema attuativo proprio del bonus, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore eventuale inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta Docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996 e successive modifiche

    termine dilatorio di 120 giorni

    Impone il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione della Carta Docente.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., per la regolazione delle spese processuali e la loro distrazione.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che dichiari di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente l’adempimento puntuale dell’obbligo riconosciuto dal titolo esecutivo, quando ne sia comprovata l’inottemperanza.
  • Il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere verificato con riferimento alla data di notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine, è proponibile il ricorso per ottemperanza.
  • L’esecuzione di un giudicato che riconosca il diritto a una prestazione amministrativa deve comprendere anche gli interessi o la rivalutazione spettanti secondo il titolo e la normativa applicabile, fino alla concreta attribuzione della prestazione.
  • In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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