Sentenza n. 469/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 853/2024 del 18/10/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero il 5 dicembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, rilevando che il ricorso era stato notificato il 4 dicembre 2025, ossia 364 giorni dopo la notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, sulla base dell’attestazione di segreteria prodotta. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di attribuire al ricorrente la Carta Docente per il valore di 1.500 euro, secondo il sistema attuativo proprio del bonus, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore eventuale inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta Docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996 e successive modifiche
termine dilatorio di 120 giorni
Impone il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione della Carta Docente.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., per la regolazione delle spese processuali e la loro distrazione.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che dichiari di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente l’adempimento puntuale dell’obbligo riconosciuto dal titolo esecutivo, quando ne sia comprovata l’inottemperanza.
- Il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere verificato con riferimento alla data di notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine, è proponibile il ricorso per ottemperanza.
- L’esecuzione di un giudicato che riconosca il diritto a una prestazione amministrativa deve comprendere anche gli interessi o la rivalutazione spettanti secondo il titolo e la normativa applicabile, fino alla concreta attribuzione della prestazione.
- In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →