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Sentenza

Sentenza n. 2237/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento Fasc.6287/2023/6D/Area 1 Bis notificato in data 20.05.2024 con cui gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente;

Giustizia amministrativa202403738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato su segnalazione dei Carabinieri, contestando, con censure di violazione di legge ed eccesso di potere, la valutazione di inaffidabilità nella detenzione delle armi. Il provvedimento traeva origine dall’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione familiare per una lite, dalle dichiarazioni rese dal figlio circa aggressioni e minacce riconducibili al padre e al fratello e dall’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati per maltrattamenti in concorso. Il ricorrente ha dedotto che l’episodio costituiva una banale lite familiare, che egli stesso aveva allertato il 112, che i rapporti familiari si erano successivamente ricomposti e che il procedimento penale era stato archiviato. Ha inoltre lamentato il mancato esame della propria personalità, dell’unicità dell’episodio e delle sopravvenute circostanze favorevoli.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il divieto di detenzione di armi previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. abbia natura preventiva e non sanzionatoria e attribuisca al Prefetto un’ampia discrezionalità, esercitabile anche sulla base di fatti non penalmente rilevanti, purché sintomatici dell’inaffidabilità del soggetto. Non è necessario dimostrare un effettivo abuso delle armi né attendere l’accertamento di una responsabilità penale: è sufficiente una prognosi ragionevole, fondata anche sul criterio del “più probabile che non”, circa il rischio di abuso. La grave conflittualità familiare emersa dall’intervento dei Carabinieri e dalle dichiarazioni raccolte è stata ritenuta idonea, anche da sola, a sorreggere la valutazione prefettizia. L’archiviazione penale successiva non incide sulla legittimità dell’atto, poiché l’amministrazione deve autonomamente valutare il fatto storico e l’affidabilità del detentore delle armi. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’eventuale manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria o motivazionale; tali vizi non sono stati ravvisati. Il TAR ha tuttavia precisato che la situazione potrà essere rivalutata dal Prefetto alla luce di eventuali sopravvenienze. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 773/1931

    Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.

    Attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi quando il soggetto non offra affidamento di non abusarne.

  • artt. 11 e 43 R.D. 773/1931

    Il testo non riporta una citazione letterale delle disposizioni.

    Sono richiamati quali coordinate normative in materia di uso delle armi e di requisiti di affidabilità per il rilascio o il mantenimento delle relative autorizzazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Il testo non riporta una citazione letterale delle disposizioni.

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede l’accertamento di un effettivo abuso delle armi né di una responsabilità penale, essendo sufficiente che il soggetto non offra affidamento di non abusarne.
  • La valutazione prefettizia sull’affidabilità nella detenzione delle armi può fondarsi su circostanze oggettive e soggettive anche non penalmente rilevanti, comprese vicende personali e situazioni di conflittualità familiare, purché logicamente e ragionevolmente sintomatiche di un possibile rischio per l’incolumità e la sicurezza pubblica o privata.
  • Anche un singolo episodio può legittimare il divieto di detenzione delle armi quando, per la sua gravità e le sue caratteristiche, sia autonomamente idoneo a porre in dubbio l’affidabilità del destinatario.
  • L’archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti posti a fondamento del divieto non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, poiché il Prefetto deve compiere un’autonoma valutazione amministrativa del fatto storico e del rischio di abuso delle armi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi prefettizia è limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, istruttoria o motivazione; non può sostituire la propria valutazione discrezionale a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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