Sentenza del 09/04/2018 n. 1140 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ICI - Associazioni sportive, ricreative, culturali - Svolgimento di attività commerciale non esclusiva - Esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che l'esenzione ICI non deve essere esclusa automaticamente per il solo fatto che nei locali dell'associazione si svolgano attività commerciali. L'esenzione viene meno soltanto se l'immobile è utilizzato esclusivamente per attività commerciale, mentre sussiste nei casi di utilizzazione commerciale parziale, insieme ad attività proprie dell'associazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'esenzione dall'ICI per gli immobili appartenenti ad associazioni sportive, ricreative o culturali nei quali venga svolta anche attività commerciale. Il principio affermato è che l'esenzione non spetta quando l'immobile è destinato esclusivamente ad attività commerciale; al contrario, può essere riconosciuta quando l'attività commerciale è svolta solo parzialmente e l'immobile mantiene anche una destinazione istituzionale, associativa, sportiva, ricreativa o culturale.
Norme richiamate
Normativa ICI sull'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali e delle associazioni
L'esenzione è collegata all'utilizzo dell'immobile per le finalità istituzionali dell'associazione e non viene meno per la sola presenza di attività commerciali accessorie o parziali. È esclusa quando l'uso commerciale è esclusivo.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione non basta accertare che l'associazione svolga anche attività commerciale: occorre verificare come l'immobile sia concretamente utilizzato.
- L'attività commerciale parziale o accessoria non esclude necessariamente l'agevolazione, se nei locali continuano a essere svolte attività istituzionali dell'associazione.
- L'esenzione viene meno quando l'immobile è destinato esclusivamente ad attività commerciale, anche se il proprietario o utilizzatore è formalmente un'associazione sportiva, ricreativa o culturale.
- In situazioni analoghe è quindi decisiva la prova della destinazione effettiva e prevalente dei locali, non la sola natura giuridica dell'ente.
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