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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33102/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un fideiussore omnibus, a garanzia di un mutuo fondiario stipulato dal figlio del garante. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, revocando però il decreto per il parziale pagamento del debitore principale e condannando comunque il garante al saldo residuo. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. In Cassazione il garante deduceva, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 1956 c.c.: sosteneva che la banca, al momento del rilascio della fideiussione e della successiva integrazione del massimale, conoscesse la situazione economica propria e familiare e, nonostante ciò, avesse concesso e incrementato l’esposizione del debitore principale, senza tutelare il garante. A suo dire, il comportamento dell’istituto di credito sarebbe stato contrario a buona fede e avrebbe comportato la perdita del diritto della banca verso il fideiussore o comunque l’inefficacia/nullità della garanzia integrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano privi di necessaria autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riportato adeguatamente il contenuto dei motivi di appello né le ragioni poste a sostegno delle censure già svolte nei gradi di merito. Inoltre, i motivi risultavano promiscuamente costruiti, mescolando censure di diritto e allegazioni fattuali, senza una chiara ricostruzione della vicenda processuale e senza un corretto confronto con la sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo richiede una censura specifica e coerente rispetto alla sentenza impugnata; non può essere utilizzato senza una ricostruzione sufficiente del giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge deve essere articolata in modo chiaro e coordinato con la concreta motivazione della decisione impugnata.

  • art. 1956 c.c.

    È la norma invocata dal ricorrente per contestare la condotta della banca nella concessione e nell’incremento del credito al debitore principale; la Corte però non entra nel merito della sua applicazione, arrestando il giudizio per inammissibilità.

  • art. 1955 c.c.

    Richiamato incidentalmente nei passaggi del ricorso e della sentenza di merito, ma non oggetto di decisione della Corte di cassazione.

  • art. 1943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel ragionamento difensivo sulla posizione del creditore verso il fideiussore; non è oggetto di un’autonoma statuizione della Corte.

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria ma adeguata dei fatti e del percorso processuale; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    Richiamata per il principio relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza, fornendo una ricostruzione sufficiente dei fatti di causa e del contenuto dei motivi di appello o degli atti rilevanti, così da consentire il controllo della decisione impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che contenga censure generiche o non specificamente calibrate sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, specialmente quando si limitino a contrapporre una diversa lettura fattuale senza indicare con precisione gli errori logico-giuridici della decisione.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una rilettura del merito o in una mera riproposizione di circostanze fattuali: occorre indicare il fatto storico decisivo, la sua discussione tra le parti e la sua effettiva decisività.
  • Quando il ricorso mescola in modo indistinto questioni di diritto e allegazioni fattuali, senza un chiaro collegamento con la motivazione della sentenza impugnata, la censura difetta di specificità ed è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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