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Sentenza

Sentenza n. 10936/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1. degli atti e documenti forniti dall’amministrazione scolastica in data 03/09/2024 in risposta all’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui tali atti sono stati intesi nel senso di attribuire al ricorrente un punteggio insufficiente e non utile per l’inserimento nella graduatoria di merito; ed in particolare delle griglie di valutazione della prova orale e pratica, della relazione della prova pratica, del cartellino di lavorazione, del verbale di insediamento della Commissione Plenaria prot. n. 8241/2024, del verbale di sorteggio della traccia della prova pratica, del verbale di sorteggio della traccia della prova orale prot. n. 9759/2024, del verbale della prova orale prot. n. 9839/2024, della nota di accompagnamento ai predetti atti prot. n.14244 del 03/09/2024. 2. delle graduatorie di merito regionali, a firma dell’USR Toscana, Ufficio IV, pubblicate sul sito istituzionale, e del relativo decreto di approvazione prot. n. 824 del 07/08/2024, aventi ad oggetto la procedura concorsuale per la classe di concorso B017 Toscana (laboratorio scienze e tecnologie meccaniche), nella parte in cui escludono l’odierno ricorrente. 3. di qualunque altro atto o provvedimento, trasmesso dall’amministrazione scolastica in risposta all’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l’odierno ricorrente. 4. di ogni eventuale rettifica alle predette graduatorie di merito, e del relativo ed eventuale decreto di approvazione, nella parte in cui non è compreso l’istante. 5. Nonché ove occorra degli atti presupposti consequenziali e/o connessi, ossia:6.degli esiti finali a seguito della prova pratica e della prova orale attribuiti al ricorrente per la classe di concorso B017(laboratorio scienze e tecnologie meccaniche), in relazione al Concorso per il reclutamento del personale docente, regione Toscana, a firma della Commissione B017 -Toscana, aventi data18/06/2024nella parte in cui escludono l’odierno ricorrente; di ogni eventuale rettifica e modifica degli esiti del presente concorso ivi comprese ove esistentile graduatorie provvisorie e dei relativi decreti di approvazione dal protocollo sconosciuto;8.nonché del decreto n. 139/2024, a firma dell’USR Toscana, avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso B017 (Laboratorio Scienze e Tecnologie Meccaniche);9.nonché dell’avviso prot. n. 4683/2024, a firma dell’USR Toscana, con la quale veniva comunicata la lettera estratta ai fini della convocazione della prova pratica e orale per la classe di concorso B017;10. Nonché dell’avviso n. 7015/2024, a firma dell’USR Toscana, avente ad oggetto “Convocazione per la prova pratica, scelta traccia lezione simulata e prova orale” per la classe di concorso B017, con il quale veniva comunicata la convocazione per la prova pratica, per la scelta della traccia della lezione simulata e della prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta, ivi comprese le indicazioni operative per la prova pratica;11.nonché dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Toscana in data 07/06/2024 con il quale si comunica il calendario delle prove orali stabilito dalla commissione per la classe di concorso B017;12.nonché dell’avviso n. 8749 del 14/06/2024, a firma dell’USR Toscana, relativo alla consultazione degli esiti della prova orale per i candidati della cdc B017;13.nonché dell’avviso n. 9875 del 02/07/2024, a firma dell’USR Toscana, con il quale veniva comunicato l’esito della valutazione dei titoli per la cdc B017;14.nonché della nota AOODGPER 78978 del 22 dicembre 2023, che ha dato avviso dell’apertura delle istanze POLIS per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti, Commissari e membri aggregati in possesso dei prescritti requisiti;15.nonché della nota AOODRTO 19863 del 28 dicembre 2023, che ha attivato la procedura di interpello per l’acquisizione delle candidature dei Docenti Universitari;16.nonché della nota AOODRTO 2246 del 19 febbraio 2024, con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati; 17.nonché della nota prot. AOODRTO 4565 del 26-03-2024, con la quale la Dott.ssa Ornella Riccio, Dirigente dell’Ufficio IV dell’USR Toscana, è delegata alla gestione della procedura concorsuale in questione;18.nonché di tutti gli atti, verbali e griglie concernenti il giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e di ogni altro atto o provvedimento con cui è stata disposta la formazione, la somministrazione e l’esecuzione della traccia;19.nonché di qualunque altro atto o provvedimento concernente l’integrazione e/o la modifica della Commissione giudicatrice, ove ritenuto rilevante;20.di qualunque altro esito se inteso in senso lesivo ed anche dal protocollo sconosciuto;21.nonché di qualunque provvedimento anche non conosciuto relativo all’istanza di accesso formulata dal ricorrente ed in relazione a cui l’istante è in attesa di risposta. 22.Nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti e/o connessi

Giustizia amministrativa202502974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di valutazione delle prove pratica e orale, graduatoria di merito ed esiti della procedura concorsuale per la classe B017 in Toscana, nella parte in cui hanno determinato la non idoneità del candidato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente nella classe B017, sostenendo, in primo luogo, che la traccia della prova pratica fosse illegittima perché prevedeva la redazione di una relazione sul lavoro "svolto", anziché sul lavoro "da svolgere". Secondo il ricorrente, tale formulazione avrebbe creato incertezza sull'ordine temporale tra relazione teorica e lavorazione del pezzo e sarebbe stata incompatibile con l'Allegato A al d.m. n. 205/2023, che prevedeva la relazione a corredo della prova pratica. Ha inoltre dedotto che l'errata formulazione della traccia avrebbe inciso sulla valutazione e sulla parità di trattamento tra i candidati. In via subordinata, ha contestato la soglia di 70/100 prevista dalla lex specialis per il conseguimento dell'idoneità, sostenendo di avere raggiunto la sufficienza considerando la media dei punteggi delle tre prove. Ha chiesto l'annullamento degli atti di valutazione, della graduatoria e degli atti connessi, previa acquisizione della documentazione ostesa dall'amministrazione. In sede cautelare ha rinunciato alla tutela interinale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che l'Allegato A al d.m. n. 205/2023 prescriva soltanto la redazione di una relazione tecnica "a corredo" della prova pratica, senza imporre che essa sia necessariamente redatta dopo l'esecuzione materiale della lavorazione. La disposizione lascia quindi alla commissione un margine organizzativo, anche in funzione dei mezzi e dei materiali disponibili. Il giudice ha valorizzato le spiegazioni dell'amministrazione secondo cui tutti i candidati avevano ricevuto i dati, le informazioni procedurali e i parametri tecnici necessari per svolgere sia la relazione sia la prova al tornio, indipendentemente dall'ordine delle attività. Non è stata dimostrata alcuna disparità di trattamento, né un'incidenza concreta dell'ordine di svolgimento sul risultato del ricorrente; le affermazioni secondo cui egli avrebbe ottenuto un punteggio maggiore sono state ritenute indimostrate. Non sono inoltre emerse manifesta irragionevolezza o illogicità nell'organizzazione e nella valutazione della prova. Quanto alla seconda censura, il TAR ha ritenuto legittima la soglia di 70/100. La fissazione di una soglia minima di idoneità rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, è funzionale alla selezione dei candidati più meritevoli e al buon andamento della pubblica amministrazione e non è, di per sé, irragionevole o discriminatoria. Nel caso concreto la soglia è stata ritenuta coerente con le esigenze di selettività della procedura, qualità del corpo docente, programmazione dell'offerta formativa e contenimento del precariato. Il ricorrente non ha allegato né provato elementi concreti idonei a dimostrare che la soglia rendesse la procedura irragionevolmente gravosa. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.m. 205/2023, Allegato A

    La prova pratica sarà estratta a sorte da ciascun candidato tra una serie di temi predisposti dalla commissione in funzione dei mezzi e materiali disponibili. A corredo della prova, il concorrente dovrà redigere una relazione che indichi i criteri seguiti, i mezzi impiegati e i risultati ottenuti

    La previsione impone la redazione di una relazione a corredo della prova pratica, ma non stabilisce necessariamente che essa debba essere redatta dopo lo svolgimento materiale della prova; la commissione conserva un margine di organizzazione dell'ordine delle attività.

  • art. 97 Cost.

    La fissazione di una soglia minima di idoneità può essere giustificata dall'esigenza di assicurare il buon andamento e una selezione effettiva dei candidati più meritevoli.

Massime di principio

  • La previsione regolamentare o concorsuale di una relazione tecnica "a corredo" di una prova pratica non impone, in assenza di una specifica disposizione, che la relazione sia redatta necessariamente dopo l'esecuzione materiale della prova; la commissione può organizzare l'ordine delle attività in relazione alle esigenze tecniche della procedura, purché assicuri parità di trattamento e fornisca a tutti i candidati le informazioni necessarie.
  • L'illegittimità dell'ordine organizzativo delle attività di una prova concorsuale non può essere affermata sulla base della mera astratta possibilità che un diverso ordine avrebbe consentito un risultato migliore: il candidato deve allegare e dimostrare una concreta incidenza dell'ordine seguito sulla valutazione o sulla parità di trattamento.
  • La fissazione di una soglia minima uniforme per il superamento di un concorso pubblico rientra, in linea generale, nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e può essere censurata solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o discriminazione.
  • Una soglia di idoneità più elevata rispetto alla mera sufficienza è legittima quando sia funzionale alla selezione dei candidati più meritevoli e al buon andamento della pubblica amministrazione, purché applicata uniformemente e non dimostrata concretamente come sproporzionata o irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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