Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22320/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per carenza, secondo il Tribunale, di "risorse risocializzanti" utili a supportare il programma di trattamento. Il difensore ha contestato la motivazione sostenendo che la relazione di sintesi del 21/07/2022 attestava invece la disponibilità verificata presso l'ufficio comunale di Mazara del Vallo all'inserimento del condannato in attività di volontariato, contraddicendo la ricostruzione dell'organo decisionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: dalla lettura degli atti emerge che la relazione di sintesi riferisce esplicitamente che la disponibilità all'inserimento in attività di volontariato è stata "verificata" presso l'ufficio comunale. Poiché l'ordinanza aveva motivato il rigetto proprio sulla presunta assenza di risorse risocializzanti, il vizio di valutazione documentale inficia in modo decisivo la motivazione. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla contestazione motivazionale rispetto all'atto impugnato (esposizione del motivo nei limiti strettamente necessari) e per l'accesso della Corte agli atti quando la natura del vizio dedotto lo giustifica

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro, Rv. 220093)

    Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093

    Principio che consente alla Corte di accedere agli atti della causa per verificare l'esistenza del vizio dedotto quando si tratta di errore di valutazione documentale o di motivazione

Massime di principio

  • Quando il rigetto di misure alternative (es. affidamento in prova) è motivato sulla mancanza di risorse risocializzanti, il giudice deve valutare con cura la documentazione che attesta la disponibilità di collocamenti o attività (es. attestazioni comunali); l'errore di lettura di tali documenti può invalidare la decisione.
  • Se dagli atti emerge una verifica positiva da parte dell'ente locale (es. disponibilità ad attività di volontariato), il rigetto automatico per presunta assenza di risorse è viziato e può condurre all'annullamento dell'atto e al rinvio.
  • La Corte di legittimità può consultare la documentazione processuale quando il motivo di ricorso denuncia un vizio di motivazione o una errata valutazione documentale; in questi casi l'errore può essere considerato decisivo.
  • La pronuncia correttiva in caso di vizio motivazionale è normalmente l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, non l'immediato accoglimento della domanda, qualora sia necessaria una rinnovata valutazione del Tribunale di merito.
  • Difensore e parti devono allegare e richiamare espressamente nella motivazione documentale le attestazioni rilevanti (es. verbali o comunicazioni dell'ente locale) per evitare che omissioni o errori formali nella lettura degli atti inficino l'esito della richiesta di misura alternativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.