Cassazione Penale, Sentenza n. 46032/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per plurimi episodi di cessione di stupefacenti. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (fattispecie lievi), poiché sarebbero ignote specie, qualità e quantità delle sostanze, nonché assenti sequestri o riferimenti precisi nelle intercettazioni. La difesa ha invocato la mancata valutazione complessiva degli indicatori del comma 5 (arco temporale limitato, numero ridotto di dosi, assenza di organizzazione o collegamenti con criminalità organizzata) e ha rilevato che il PM, nelle indagini, ha già derubricato alcune posizioni eccetto quattro capi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: anche concedendo la derubricazione, il ricorrente non ha spiegato come ciò avrebbe comportato un concreto beneficio rispetto alla misura cautelare in corso, quindi l'impugnazione non è idonea a modificare la sua situazione pratica. In via subordinata la Corte ha ritenuto la doglianza generica: il Tribunale del riesame aveva valutato unitariamente gli elementi del comma 5 (sottoposizione a misura di prevenzione, sistematicità delle condotte, destinazione della abitazione a luogo di spaccio, attività diurna e notturna, accortezze indicative di avviamento, varietà delle sostanze) e tale valutazione non è manifestamente irragionevole. Richiamata la giurisprudenza di Sez. U. (Murolo), la Corte ha spiegato che gli indicatori del comma 5 devono essere valutati congiuntamente e possono compensarsi; non è richiesta la positività di tutti gli indicatori. Dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La norma fornisce indicatori per la possibile derubricazione a fattispecie lieve; la Corte sottolinea che tali indicatori vanno valutati unitariamente e possono compensarsi, non essendo necessario che tutti siano positivi contemporaneamente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna per spese e per pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per irrogare la sanzione pecuniaria
Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Giurisprudenza richiamata per affermare che gli indici del comma 5 vanno considerati congiuntamente e che alcuni indici possono avere valore assorbente rispetto ad altri; autorizza una valutazione bilanciata degli elementi
Sez. U., n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)
Citata in relazione al principio che l'interesse ad impugnare richiede che l'eliminazione del provvedimento impugnato possa concretamente migliorare la situazione dell'impugnante
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata sul punto che la determinazione della responsabilità in caso di causa d'inammissibilità non esime necessariamente dalla condanna alle spese e sanzioni quando non sussista assenza di colpa
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissibilità di un ricorso di qualificazione/derubricazione è necessario dimostrare che l'accoglimento produrrebbe un vantaggio concreto (es. revoca o attenuazione di una misura cautelare): altrimenti manca l'interesse ad impugnare
- Gli elementi elencati dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 vanno valutati nel loro insieme e possono compensarsi; non è richiesta la presenza simultanea e positiva di tutti gli indicatori
- La mera affermazione della carenza di elementi probatori (es. mancanza di sequestri o dettagli sulle sostanze) non basta se il giudice ha motivato una valutazione complessiva basata su altri indici concreti (sistematicità, destinazione dell'abitazione, orari, modalità operative)
- Se si contesta la qualificazione giuridica ai fini della derubricazione, il difensore deve anche collegare tale richiesta alle esigenze cautelari: dimostrare come la derubricazione incida sulla misura personale è essenziale per mantenere l'interesse ad impugnare
- In sede di legittimità la Corte verifica la logicità e la non manifestabilità di irragionevolezza della valutazione motivazionale del giudice di merito; incongruenze o indicatori alternativi non automaticamente autorizzano l'annullamento se la decisione appare complessivamente fondata
- Gli atti di riqualificazione del Pubblico ministero nelle indagini non vincolano automaticamente il giudice del riesame né la Corte, se il giudice ha fornito ragionevole e coerente motivazione per una diversa qualificazione
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