Cassazione Penale, Sentenza n. 12191/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per reati a carico del Bettera, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (aggravante per aver commesso il fatto in orario notturno). La difesa sosteneva che l'orario notturno era una conseguenza ontologica della tipologia del luogo in cui il reato si è verificato (luoghi che sono accessibili solo di sera/notte) e quindi non indice di maggiore gravità, e censurava la mancanza di adeguata motivazione da parte dei giudici sulla sussistenza dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto conforme l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (sentenza "Dardellini") secondo il quale il fatto commesso in ora notturna può integrare l'aggravante della "minorata difesa" quando dalla situazione concreta emerga che la difesa pubblica o privata sia stata effettivamente ostacolata. La Corte territoriale aveva motivato con elementi oggettivi (es. chiusura notturna dei locali, assenza di persone) perché l'azione fosse stata posta in essere di notte e ciò avesse ostacolato la difesa; la Cassazione ha ritenuto adeguata tale motivazione. Un nuovo motivo proposto dal difensore nella memoria è stato considerato tardivo e generico. Per legge la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza resa il 10/02/2022.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 5 c.p.
art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.
La commissione del reato in tempo di notte può integrare l'aggravante della "minorata difesa" se, in concreto, la difesa pubblica o privata è stata ostacolata; non è automatica se sussistono circostanze che neutralizzano tale effetto
art. 624-bis c.p.
Norma riportata tra i reati ascritti all'imputato (indicazione del reato contestato nell'atto impugnato)
art. 625, comma 2 c.p.
art. 625, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata tra i capi di imputazione
art. 707 c.p.
Norma richiamata tra i capi di imputazione
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso e la possibile condanna alle spese
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. L. 176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
Ha disciplinato il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, consentendo la trattazione e le conclusioni scritte
Sez. U, Sentenza "Dardellini" n. 40275/2021
Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021 (dep. 08/11/2021) Rv. 282095
Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'azione in orario notturno può integrare l'aggravante della minorata difesa anche senza ulteriori circostanze di tempo/luogo/persona, purché risulti che la difesa sia stata concretamente ostacolata e non vi siano circostanze neutralizzanti
Massime di principio
- La commissione del reato in orario notturno può giustificare l'aggravante della "minorata difesa" quando la valutazione concreta dimostra che l'orario ha effettivamente ostacolato la difesa (es. chiusura di locali, assenza di persone).
- Non è sufficiente sostenere astrattamente che il reato "non poteva che avvenire di notte": il giudice deve valutare se l'orario notturno abbia determinato una reale diminuzione delle possibilità di difesa.
- La Corte deve motivare specificamente l'applicazione dell'aggravante con riferimenti alla situazione concreta; una motivazione generica può essere censurata, ma se è logica e dettagliata è sufficiente.
- I nuovi motivi introdotti tardivamente (ad es. in memoria depositata dopo il ricorso) possono essere considerati inammissibili o generici se non adeguatamente sviluppati.
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e un contributo alla Cassa delle ammende per responsabilità nella presentazione dell'impugnazione.
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