Sentenza n. 9864/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 in data 29 marzo 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di erogazione dell’assegno unico e universale per i figli
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata il 29 marzo 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, chiedendo di conoscere gli atti relativi al procedimento di erogazione dell’assegno unico e universale spettante per i figli. Nell’istanza aveva motivato l’interesse conoscitivo sulla base del rapporto genitoriale con i minori. Ha dedotto violazione dei principi di celerità, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa; violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 3 e 25, comma 3, della l. n. 241/1990 e dell’art. 9 del d.P.R. 184/2006, nonché difetto assoluto di motivazione; difetto di istruttoria; violazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 e dell’art. 113 Cost., oltre alla lesione del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale. Nel corso del giudizio l’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il silenzio-rigetto dell’INPS. Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, l’accesso difensivo presuppone la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, nonché del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica da tutelare. Dagli atti risultava che la ricorrente non era più titolare della responsabilità genitoriale e non aveva presentato domanda per l’assegno unico, richiesto invece dal padre quale unico genitore collocatario, previa autorizzazione del giudice tutelare. La sola qualità di genitrice non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’interesse qualificato all’accesso. Il giudice ha inoltre precisato che, nel rito dell’accesso, la legittimità della pretesa ostensiva deve essere valutata sulla base della motivazione contenuta nell’istanza originaria; non possono quindi assumere rilievo motivazioni ulteriori prospettate soltanto nel giudizio. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
L’accesso difensivo richiede la prova di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti e del nesso di strumentalità tra tali documenti e la posizione giuridica da tutelare.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato impugnato come silenzio-rigetto; il TAR ne ha ritenuto legittimo il mantenimento.
art. 3 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma il motivo non è stato accolto.
art. 24 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata con riferimento all’accesso difensivo e al diritto di difesa; il giudice ha escluso la sussistenza dell’interesse qualificato e del nesso di strumentalità.
art. 9 d.P.R. 184/2006
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma il TAR ha ritenuto comunque non dimostrato l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.
Massime di principio
- L’accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 presuppone non la mera allegazione di un interesse conoscitivo, ma la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti richiesti.
- La legittimazione all’accesso difensivo richiede che il richiedente evidenzi, già nell’istanza originaria, il nesso di strumentalità tra i documenti e una posizione giuridica concreta da tutelare; la sola qualità personale o familiare rispetto ai destinatari del procedimento non è sufficiente.
- Nel giudizio in materia di accesso, la legittimità della pretesa ostensiva deve essere valutata in relazione alla motivazione contenuta nell’istanza originaria; motivazioni nuove o ulteriormente specificate soltanto nel corso del giudizio non possono integrare ex post i presupposti dell’accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1218/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1219/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1220/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →