Sentenza n. 153/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 4854/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4854/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo aveva accertato il diritto di una ricorrente a beneficiare di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e dell'altra per l'anno scolastico 2019/2020, condannando il Ministero al pagamento, mediante emissione di buoni elettronici, rispettivamente di euro 1.500,00 e di euro 500,00. L'amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al titolo nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorso inutilmente dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in conformità al giudicato, mediante emissione dei buoni elettronici previsti dal titolo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario è tenuto a esercitare l'incarico, a depositare gli atti esclusivamente tramite PAT e a considerare che il ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso inutile del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'esperibilità dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l'incarico è affidato a un dirigente dell'amministrazione, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle ottemperanze aventi a oggetto condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato ai fini della condanna dell'amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano l'adozione di un ordine giudiziale di pagamento integrale delle somme dovute.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel dirigente pro tempore di una struttura della stessa amministrazione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina secondo cui il commissario ad acta appartenente all'amministrazione non percepisce un compenso autonomo, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell'esecuzione del giudicato e della decisione di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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