Cassazione Penale, Sentenza n. 20608/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena irrogata con la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/11/2023 (aumento per continuazione esterna con reati giudicati dal Tribunale di Roma con sentenza del 01/04/2021) e il riconoscimento del vincolo di continuazione tra otto truffe commesse tra aprile e novembre 2018 e una truffa commessa nell'aprile 2012 (per la quale era già intervenuta condanna del Tribunale di Siracusa del 24/03/2016). Ha chiesto inoltre che l'aumento per continuazione fosse ridotto da due mesi di reclusione per ciascun reato a un mese per ciascuno, evocando pronunce precedenti che avrebbero adottato tale misura e sostenendo l'unicità del disegno criminoso sulla base dell'omogeneità dei reati e dell'identità delle modalità esecutive.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il principio dell'intangibilità del giudicato impedisce al giudice dell'esecuzione di rimettere in discussione la determinazione sanzionatoria divenuta definitiva, salvo il caso di pena illegale (che non è emerso). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il ricorrente non ha fornito elementi specifici e concreti a dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso: la Corte ha valorizzato in modo decisivo il consistente intervallo cronologico (sei anni) tra i fatti e ha ritenuto che l'omogeneità dei reati e la somiglianza delle modalità esecutive siano più compatibili con un'abitualità delinquenziale che non con un progetto unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
principio dell'intangibilità del giudicato
Il giudice dell'esecuzione non può modificare le statuizioni sul trattamento sanzionatorio pronunciate dal giudice di cognizione quando siano divenute definitive, salvo che la pena sia illegale; ciò preclude la rimodulazione della pena se non emerge una violazione dei parametri normativi che renda la pena illegale.
disciplina della continuazione
Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il condannato deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'unicità del disegno criminoso; non sono sufficienti la mera contiguità cronologica o l'identità/analogia dei titoli di reato, che possono indicare una abitudine delinquenziale anziché un progetto unitario.
Giurisprudenza (intangibilità del giudicato)
Sez. 1, n. 27435 del 07/06/2024, Charaf; Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024, Interbartolo; Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla
Decisioni che confermano il principio dell'intangibilità del giudicato in sede esecutiva e precisano l'eccezione per la pena illegale, consentendo la verifica solo quando ricorra tale illegittimità.
Giurisprudenza (onere di allegazione per la continuazione)
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli; Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D'Andrea
Orientamenti che stabiliscono l'onere del condannato di dimostrare con elementi specifici l'unicità del disegno criminoso e che riconoscono la valutazione del giudice di merito come rimessa alla sua discrezionalità, sindacabile in cassazione solo se la motivazione manca o è inadeguata.
Massime di principio
- Se la decisione che ha determinato la pena è divenuta irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può rivederne la misura salvo che la pena sia illegale; per ottenere modifiche è necessario dimostrare l'illegalità della pena.
- La mera somiglianza fra reati (omogeneità del titolo di reato) o la contiguità cronologica non sono sufficienti a provare la continuazione: corre l'onere, a carico del ricorrente, di documentare elementi concreti che evidenzino un disegno criminoso unitario.
- Un intervallo temporale significativo tra le condotte è un indizio contrario al riconoscimento della continuazione; periodi lunghi rendono più probabile l'abitualità delinquenziale piuttosto che un progetto unitario.
- La similitudine delle modalità esecutive può indicare abitudine o tecnica ripetuta, ma non automaticamente un unico disegno criminoso: occorre valutare il complesso delle circostanze e presentare prove specifiche della pianificazione unitaria.
- Per contestare aumenti applicati in sentenze definitive non basta richiamare pronunce favorevoli intervenute in casi analoghi: è preferibile impugnare tempestivamente la decisione di cognizione oppure dimostrare vizi di illegittimità della pena.
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