Cassazione Penale, Sentenza n. 5233/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione che disponeva la consegna all'Autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per l'espiazione di una pena di 10 mesi (furto aggravato e guida in stato di ebbrezza). Deduceva: 1) omesso esame delle prove che attestavano il suo effettivo radicamento in Italia (cittadinanza italiana, rientro in Italia nel 2020, residenza stabile a Carpignano Salentino, lavoro come imbianchino, trasferimento temporaneo per vicinanza ai figli a Nepi, esecuzione e controlli dell'obbligo di dimora senza rilievi); 2) mancata considerazione degli aspetti personali e della finalità rieducativa della pena, che giustificavano l'esecuzione della pena in Italia e avrebbero potuto compromettere il reinserimento se la detenzione fosse avvenuta lontano dal suo contesto sociale. Il difensore ha inoltre prodotto documentazione integrativa successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte d'appello e rinviando per nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte distrettuale abbia errato nel ritenere necessario l'accertamento del "radicamento" anche per il cittadino italiano: secondo la disciplina europea (decisione quadro 2002/584/GAI) e la normativa interna successivamente adeguata, lo Stato richiesto può opporre un rifiuto facoltativo della consegna quando la persona sia cittadino italiano o cittadino UE legittimamente ed effettivamente residente/dimorante in Italia e la Corte di appello disponga l'esecuzione della pena in Italia. Tuttavia, per il cittadino italiano la facoltatività non è subordinata all'accertamento del "radicamento"; la Corte deve valutare, caso per caso, tutti i profili oggettivi e soggettivi (gravità del reato, rilevanza transnazionale, vittime, legami familiari e lavorativi, finalità rieducativa) e, se necessario, integrare il quadro probatorio prima di rifiutare la consegna. Nel caso concreto la Corte d'appello non ha adeguatamente valorizzato gli elementi forniti dal ricorrente e non ha richiesto integrazioni istruttorie, quindi la decisione è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
Decisione quadro 2002/584/GAI
Disciplina il motivo facoltativo di non esecuzione del mandato d'arresto europeo quando la persona è dimorante, cittadina o residente nello Stato richiesto e tale Stato si impegni a eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno; stabilisce la base per il rifiuto facoltativo senza richiedere necessariamente un accertamento di "radicamento" per il cittadino dello Stato richiesto
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 (prima formulazione)
«se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena...sia eseguita in Italia....»
Nella sua prima versione prevedeva un rifiuto obbligatorio (per il cittadino italiano) senza necessità di accertare il radicamento; il testo è stato poi oggetto di adeguamenti e interpretazioni costituzionali
Sentenza Corte costituzionale n. 227/2010
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della disciplina che escludevano il rifiuto anche per cittadini di altri Stati membri che legittimamente ed effettivamente risiedano o dimorino in Italia, introducendo la nozione di "legittimamente ed effettivamente" (radicamento) per cittadini UE non italiani
Art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69 (novellato)
Ha recepito la facoltatività del rifiuto anche per il cittadino UE che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora in Italia, e ha esteso la disposizione al cittadino italiano in termini coerenti con la decisione quadro; la ratio è che per il cittadino italiano la facoltatività non è subordinata ad un accertamento di "radicamento" ma la Corte deve comunque valutare complessivamente gli interessi in gioco
art. 15, comma 1 (sostituzione testi)
Ha ulteriormente disciplinato i requisiti soggettivi per il rifiuto della consegna e la condizione, ora espressa nell'art. 18-bis comma 2, secondo cui la Corte può rifiutare la consegna della persona "che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" previa disposizione che la pena sia eseguita in Italia
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 26021 del 04/07/2022, "Sambito")
Precisazione interpretativa secondo cui l'onere di allegazione di dati specifici sull'effettivo radicamento riguarda il cittadino di altro Stato membro UE e non il cittadino italiano; la valutazione sul rifiuto facoltativo per l'italiano va effettuata tenendo conto dei molteplici profili del caso
Legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti della Cancelleria dopo il provvedimento della Corte di Cassazione
Massime di principio
- Per il cittadino italiano la facoltà di rifiutare la consegna (per eseguire la pena in Italia) non è subordinata all'accertamento di un "radicamento" con gli stessi requisiti richiesti per il cittadino di altro Stato UE; tuttavia la Corte deve comunque valutare caso per caso tutti gli elementi rilevanti.
- La valutazione sulla opponibilità del motivo facoltativo di rifiuto richiede un bilanciamento tra l'interesse rieducativo dell'esecuzione in Italia (legami familiari, lavoro, contesto sociale) e l'interesse punitivo dello Stato in cui il reato è stato commesso (gravità, dimensione transnazionale, vittime).
- In presenza di elementi documentali o dichiarazioni che possano far ritenere meritevole la richiesta di esecuzione in Italia, la Corte deve integrare il quadro probatorio prima di rigettare la richiesta; l'assenza temporanea di documenti non giustifica automaticamente il diniego.
- Per i cittadini di altri Stati membri UE permane l'onere di dimostrare la "legittima ed effettiva" residenza o dimora (radicamento), salvo diversa previsione normativa; esiste inoltre una previsione di durata minima di residenza (ad es. 5 anni) per alcune fattispecie nella versione vigente della norma.
- La decisione di consegna o di esecuzione della pena in Italia deve essere motivata considerando sia profili formali (normativi e procedurali) sia profili sostanziali (riesame della personalità del condannato e finalità rieducativa).
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