Cassazione Civile, Sentenza n. 15354/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Vivo chiedeva l'equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001 per la durata irragionevole del procedimento relativo al disastro franoso di Sarno (5 maggio 1998) che causò la morte dei suoi familiari. Era costituita parte civile nel processo penale (dal 2000) che si concluse con fasi di giudizio fino alla definitiva condanna penale (decisioni tra 2004 e 2013). Successivamente introdusse giudizio civile per la quantificazione del danno (citazione 5 marzo 2019) ottenendo sentenza favorevole. Il giudice designato aveva riconosciuto un anno di ritardo per il solo giudizio civile; la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza n. 6677/2020, ricalcolò la durata complessiva (tenendo insieme fase penale e civile) riconoscendo un periodo indennizzabile di 4 anni e 7 mesi e liquidando €4.000 oltre interessi. Il Ministero impugnava in Cassazione sostenendo che, quando la parte civile non abbia chiesto in concreto la quantificazione del danno nel processo penale, il giudizio civile successivo debba essere considerato autonomo e non sommabile al penale per la valutazione della durata irragionevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato il principio secondo cui, ove l'azione civile sia proposta nel processo penale e quest'ultimo si concluda con una condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile per la quantificazione del danno va valutato unitariamente con il processo penale ai fini dell'accertamento della durata irragionevole. Ha ritenuto infondata l'eccezione del Ministero circa la necessità di una particolare attività istruttoria della parte civile in sede penale per escludere l'unitarietà. Per la conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., con condanna del Ministero al pagamento di €1.500 a favore della controricorrente e, ai sensi del comma 4, al versamento di €500 alla Cassa delle Ammende. Sono inoltre liquidate le spese del giudizio di cassazione a carico del Ministero (complessivi €2.000 più oneri).
Norme richiamate
legge n. 89/2001
Disciplina dell'equa riparazione per la durata irragionevole del processo; impugnazione proposta ai sensi dell'art. 3; art. 2 evocato nel motivo di ricorso (calcolo della durata) e art. 5-ter richiamato per l'opposizione al decreto del giudice designato. La Corte interpreta la legge nel senso che, quando il processo penale si conclude con condanna generica al risarcimento, il successivo giudizio civile per la liquidazione non è autonomo ma va valutato unitariamente
art. 380-bis c.p.c.
Procedura per la proposta di definizione del giudizio in Cassazione; la decisione conforme alla proposta legittima l'applicazione automatica, nei termini stabiliti dalle Sezioni Unite, delle conseguenze previste dall'art. 96 c.p.c.
art. 96 c.p.c., commi 3 e 4
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla controparte e, eventualmente, il versamento alla Cassa delle Ammende nei casi di abuso o responsabilità aggravata del ricorrente; la Corte ha applicato tali sanzioni al Ministero risultando integrale conformità tra proposta di definizione e decisione
d.lgs. n. 149/2022 (art. 3, comma 28)
Modifiche normative che hanno inciso sulla procedura di definizione anticipata (art. 380-bis c.p.c.); richiamato nel procedimento come base normativa dell'istituto applicato
Cassazione (giurisprudenza richiamata: es. Cass. n. 22356/2023 e n. 4436/2015)
Orientamento consolidato secondo cui il processo penale con condanna generica e il successivo giudizio civile per la quantificazione del danno devono essere valutati unitariamente ai fini dell'equa riparazione
legge 9 maggio 1932 n. 547 (Cassa delle Ammende)
La Cassa delle Ammende è ente pubblico con autonomia contabile e patrimoniale; la Corte ha ritenuto legittimo ordinare il versamento previsto dall'art. 96 c.p.c. a favore di tale ente
d.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)
Norma sul contributo unificato; la Corte ha precisato che, trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non si applica il raddoppio del contributo previsto da tale disposizione
Massime di principio
- Quando l'azione civile è proposta nel processo penale e il processo penale si conclude con una condanna generica al risarcimento, il successivo giudizio civile per la quantificazione del danno non costituisce procedimento autonomo ma va valutato unitariamente con il penale ai fini della durata ragionevole e dell'indennizzo
- La mancata richiesta di quantificazione concreta del danno da parte della parte civile in sede penale non impedisce automaticamente la valutazione unitaria della durata, salvo che emergano elementi tali da renderla rilevante ai fini dell'an della responsabilità (di regola incide più sul quantum che sull'an)
- In caso di definizione anticipata del giudizio in Cassazione (art. 380-bis c.p.c.), se la decisione è pienamente conforme alla proposta, si applicano automaticamente le sanzioni di cui all'art. 96, comma 3 e 4, c.p.c., anche quando la soccombente è una pubblica amministrazione
- La Cassa delle Ammende è un ente pubblico autonomo titolato a ricevere eventuali somme sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.; non sussiste confusione tra obbligazione verso la Cassa e obbligazione verso lo Stato/Ministero
- Per il calcolo della durata irragionevole vanno considerati tutte le fasi e i gradi del procedimento (primo grado, appello, cassazione, eventuale rinvio) quale quadro unitario della vicenda processuale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15248/2024 del 31/05/2024
- Sentenza civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15259/2024 del 31/05/2024
- Sentenza civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15293/2024 del 31/05/2024
- Sentenza civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15314/2024 del 31/05/2024
- Sentenza civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15337/2024 del 31/05/2024
- Sentenza civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15343/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →