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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08372/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il Commissario Straordinario aveva presentato domanda tardiva di ammissione al passivo, in via privilegiata, per il credito di € 259.560,76 relativo al recupero di aiuti connessi al sisma Abruzzo 2009, erogati alla società tramite mancato prelievo di contributi INPS e riconducibili al regime previsto dall'art. 33, comma 38, l. 183/2011. Il Giudice delegato aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva e per tardività ultratardiva non giustificata; il Tribunale di Ancona, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto, ritenendo che il Commissario avesse soli poteri amministrativi e istruttori e che la domanda fosse stata proposta prima della conclusione del procedimento amministrativo di accertamento e quantificazione. In Cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme fallimentari e dell'art. 48 l. 234/2012, sostenendo che il Commissario fosse legittimato, in concorrenza con l'Agente della riscossione, anche ad agire giudizialmente per il recupero; con il secondo lamentava la violazione degli artt. 93 e 96 l.fall., sostenendo che il credito poteva essere ammesso al passivo anche con riserva pur non essendo ancora concluso l'iter amministrativo di verifica e quantificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il Commissario Straordinario ha compiti di individuazione dei destinatari, istruttoria, quantificazione e adozione del provvedimento di recupero, ma non la titolarità dell'azione di riscossione giudiziale, che spetta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero al concessionario della riscossione, con legittimazione concorrente rispetto al titolare sostanziale del credito. Poiché questa ratio era da sola sufficiente a fondare il rigetto dell'insinuazione per difetto di legittimazione attiva, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione

  • artt. 52, 92, 93 e 96 l.fall.

    richiamati dalla ricorrente e considerati nel quadro della censura relativa all'ammissione al passivo e alla legittimazione processuale

  • art. 48, l. 234/2012

    la Corte lo interpreta nel senso che la legittimazione alla riscossione giudiziale degli importi da recuperare spetta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre il Commissario Straordinario ha funzioni istruttorie e di impulso amministrativo

  • art. 1 d.P.C.M. 14 novembre 2017

    richiamato come fonte della nomina del Commissario Straordinario per l'esecuzione della decisione europea

  • art. 3 d.P.C.M. 14 novembre 2017

    la disposizione è letta come attributiva al Commissario di compiti di individuazione dei beneficiari, avviso di avvio del procedimento, quantificazione degli importi e adozione del provvedimento di recupero, non della riscossione giudiziale

  • art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato quale base per la comunicazione di avvio del procedimento di recupero

  • art. 11 reg. (CE) n. 794/2004

    richiamato per il calcolo degli interessi sugli aiuti da recuperare

  • art. 107 TFUE

    richiamato per qualificare gli aiuti come incompatibili e suscettibili di recupero

  • art. 33, comma 38, l. 183/2011

    indicato come disciplina nazionale del regime agevolativo relativo ai contributi sospesi dopo il sisma Abruzzo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel procedimento di recupero di aiuti di Stato, il soggetto investito da funzioni straordinarie di accertamento e quantificazione del credito non acquista per ciò solo la titolarità dell'azione di riscossione in sede giudiziale o concorsuale, se la normativa attribuisce tale funzione a un diverso soggetto della riscossione.
  • La legittimazione processuale alla riscossione può essere concorrente con quella del titolare sostanziale del credito, ma non si presume in capo all'organo straordinario quando le disposizioni speciali gli riconoscano solo poteri amministrativi e istruttori.
  • Se una ratio decidendi autonoma e sufficiente regge il rigetto della domanda, l'esame delle ulteriori censure resta assorbito.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo di un credito da recupero di aiuti di Stato, non è sufficiente la mera indicazione dell'importo preteso e dei riferimenti normativi se il procedimento amministrativo di accertamento e quantificazione non è ancora stato completato, salvo che la questione sia superata da diverse previsioni di legge o da un titolo già pienamente formato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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