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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-581/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024. — thyssenkrupp AG contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Concentrazione di imprese – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE – Determinazione dei mercati rilevanti – Ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante – Effetti non coordinati – Livello di prova – Nozioni di “importante forza concorrenziale” e di “diretti (close) concorrenti” – Rapporto di concorrenza stretta (close) tra le imprese partecipanti alla concentrazione – Indice Herfindahl-Hirschmann – Richieste di informazioni – Snaturamento. — Causa C-581/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di thyssenkrupp contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il divieto della concentrazione Tata Steel/thyssenkrupp/JV. Viene ribadito che la Commissione può fondare la propria analisi prospettica su diversi tipi di prova, senza essere vincolata al test SSNIP, e che il parametro probatorio è quello del “più probabile che improbabile”. La Corte conferma anche la compatibilità tra la teoria della posizione dominante e quella degli effetti non coordinati nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento concentrazioni.

Impugnazione contro il rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione che vieta la concentrazione Tata Steel/thyssenkrupp/JV per ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei mercati dell’acciaio piatto.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel respingere il ricorso contro la decisione della Commissione che vietava la concentrazione, in particolare quanto alla definizione dei mercati rilevanti (Auto HDG, TP, ECCS, acciaio laminato per imballaggio), al livello di prova richiesto per l’analisi prospettica degli effetti non coordinati, alla nozione di importante forza concorrenziale e di concorrenti stretti, alla valutazione delle importazioni e dello HHI, nonché ai diritti della difesa e all’uso delle richieste di informazioni nel procedimento amministrativo.

Principio di diritto

La Corte conferma che, nel controllo delle concentrazioni, la Commissione deve dimostrare con elementi sufficientemente significativi e concordanti che è più probabile che improbabile che l’operazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva; non è richiesto un livello di prova più rigoroso né un test economico obbligatorio come lo SSNIP. Inoltre, la nozione di ostacolo significativo può derivare sia dalla creazione o dal rafforzamento di una posizione dominante sia, autonomamente, da effetti orizzontali non coordinati dovuti all’eliminazione di un importante vincolo concorrenziale, anche in un mercato oligopolistico. Nel caso concreto, la Corte respinge tutti i motivi di impugnazione e conferma il divieto della concentrazione.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Regolamento (CE) n. 802/2004
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 101 TFUE

Impugnazione contro il divieto della concentrazione Tata Steel/thyssenkrupp/JV

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia proposta da thyssenkrupp AG contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di vietare la concentrazione Tata Steel/thyssenkrupp/JV. Il caso attiene al controllo delle concentrazioni nel settore siderurgico, con particolare riferimento ai mercati dell’Auto HDG, della TP, dell’ECCS e dell’acciaio laminato destinato all’imballaggio.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni, in particolare il considerando 25 e gli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14 e 15. È richiamato anche il regolamento (CE) n. 802/2004, articolo 13, paragrafo 2, nonché gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali del 2004, in particolare i punti 14, 16, 19-21, 28, 32-35, 37 e 38. Sul piano processuale sono richiamati l’articolo 256 TFUE, lo Statuto della Corte e le norme procedurali della Corte.

Fatti e procedimento amministrativo

thyssenkrupp e Tata Steel hanno notificato alla Commissione un progetto di concentrazione consistente nella creazione di un’impresa comune paritetica, con trasferimento delle rispettive attività europee nei settori dell’acciaio piatto al carbonio e dei prodotti magnetici. La Commissione ha avviato l’esame approfondito, ha adottato una comunicazione delle obiezioni e, dopo la presentazione di impegni ritenuti insufficienti, ha dichiarato la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il SEE. La decisione ha individuato effetti anticoncorrenziali soprattutto nei mercati dell’Auto HDG, della TP, dell’ECCS e dell’acciaio laminato destinato all’imballaggio.

Procedimento dinanzi al Tribunale

thyssenkrupp ha impugnato la decisione davanti al Tribunale deducendo otto motivi, relativi alla definizione dei mercati, agli effetti della concentrazione, agli impegni correttivi, al GOES, alle richieste di informazioni e al richiamo alla precedente decisione nel caso AM/Ilva. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Motivi di impugnazione dinanzi alla Corte

In sede di impugnazione, thyssenkrupp ha articolato cinque motivi principali. Ha contestato: la qualità del controllo giurisdizionale del Tribunale; la definizione dei mercati rilevanti; il livello di prova applicato alla Commissione; la compatibilità tra teoria della posizione dominante e teoria degli effetti non coordinati; la qualificazione della TSE come importante forza concorrenziale; l’analisi delle importazioni; il calcolo dello HHI; e una pretesa violazione dei diritti della difesa nella fase amministrativa.

Valutazione della Corte sul primo motivo

La Corte dichiara in larga parte irricevibili le censure troppo generiche, in particolare quelle riassunte in una tabella senza indicazione precisa degli errori di diritto contestati. Respinge poi le censure puntuali: il Tribunale non si è limitato a riprodurre la motivazione della Commissione, ma ha effettivamente esaminato gli argomenti della ricorrente; la Commissione non era tenuta ad applicare il test SSNIP; e la prova economica non deve necessariamente consistere in elaborati studi econometrici, potendo essere desunta anche da elementi documentali e realtà commerciali. Quanto al livello di prova, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza nella sentenza Commissione/CK Telecoms: è sufficiente che la Commissione dimostri, con elementi sufficientemente significativi e concordanti, che è più probabile che improbabile che la concentrazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva.

Valutazione della Corte sul secondo motivo

La Corte respinge le censure sulla definizione dei mercati dell’Auto HDG e dell’acciaio laminato per imballaggio: molte sono irricevibili perché nuove o non specificamente argomentate; altre sono infondate perché fondate su una lettura erronea della sentenza impugnata. In particolare, il Tribunale non ha imposto un requisito di perfetta sostituibilità né ha invertito l’onere della prova; ha correttamente applicato la comunicazione sulla definizione del mercato, secondo cui il test SSNIP è solo uno degli strumenti disponibili. È inoltre respinto l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto attribuire maggiore rilievo alla precedente decisione AM/Ilva: la Commissione decide caso per caso sulla base del fascicolo specifico, e non è vincolata da precedenti valutazioni economiche in altri procedimenti.

Valutazione della Corte sul terzo motivo

La Corte conferma che l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 e il considerando 25 non escludono che una concentrazione possa essere vietata sia per creazione o rafforzamento di una posizione dominante sia per effetti orizzontali non coordinati. I due concetti sono compatibili e non si escludono a vicenda. La Corte respinge poi le doglianze sulla nozione di “importante forza concorrenziale”, ritenendo corretta l’interpretazione del Tribunale: tale nozione ricomprende anche situazioni in cui la quota di mercato sottostima l’effettiva pressione concorrenziale esercitata dall’impresa. È confermato anche che il Tribunale ha valutato in modo autonomo le prove relative a TSE, alle importazioni e ai possibili comportamenti di ArcelorMittal, senza limitarsi a riportare la decisione della Commissione.

Importazioni, HHI e richieste di informazioni

Con riguardo alle importazioni, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente considerato i fattori strutturali che limitavano la concorrenza esercitata da fornitori extra-SEE, senza imporre prove impossibili o presunzioni generali. Sull’HHI, la Corte osserva che, anche usando il metodo di calcolo proposto da thyssenkrupp, le soglie orientative restavano superate; pertanto l’eventuale errore non incideva sulla soluzione. Quanto alle richieste di informazioni, la Corte conferma che la Commissione poteva limitarsi a semplici richieste ex articolo 11 del regolamento n. 139/2004 e non era obbligata a imporre risposte coercitive in ogni caso; il tasso di risposta superiore al 50% era comunque sufficiente nel caso concreto.

Diritti della difesa

La Corte respinge anche la censura relativa ai diritti della difesa. Il Tribunale ha ritenuto che il punto contestato della decisione finale non introducesse una nuova analisi economica della Commissione, e thyssenkrupp non ha dimostrato uno snaturamento del fascicolo. Di conseguenza non è provata alcuna violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 o dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 802/2004.

Dispositivo e principi confermati

Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna thyssenkrupp alle spese. La decisione consolida la giurisprudenza sul controllo giurisdizionale delle concentrazioni, sul margine di valutazione della Commissione e sul livello probatorio richiesto per vietare una concentrazione per ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.

Come è indicizzato

Materieconcentrazioni tra impresediritto della concorrenza dell’unione europeacontrollo delle concentrazionimercati rilevantidiritti della difesa

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