Ordinanza n. 344/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 142/2015, in quanto richiedente protezione internazionale, prot. 0017730/2026 Area IV datato 3.6.2026, emesso dalla Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo e comunicato a mezzo pec il 3.6.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di inserimento in una struttura di accoglienza per richiedente protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, che aveva presentato domanda di protezione internazionale sia in Italia sia in Germania, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Biella ha rigettato la domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata il 7 maggio 2026. Il diniego era motivato dal fatto che il ricorrente proveniva dalla Svizzera e non era quindi giunto in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare, categoria cui l'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 riconosce priorità nell'accesso ai centri e alle strutture di accoglienza. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del diniego totale di assistenza e ha chiesto la sospensione cautelare dell'atto, prospettando un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto che la normativa europea e nazionale imponga di garantire almeno una forma minima di assistenza al richiedente protezione internazionale dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere asilo, salvo il caso in cui disponga di mezzi sufficienti per le proprie esigenze di vita, circostanza non indicata nel provvedimento. L'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 attribuisce priorità, non determina l'esclusione sine die, ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Inoltre, l'art. 11, comma 1, del medesimo decreto consente l'attivazione di strutture temporanee quando i posti ordinari siano esauriti. Poiché l'Amministrazione aveva negato qualsiasi forma di assistenza, il TAR ha ravvisato il fumus boni iuris e il pregiudizio grave e irreparabile. Ha quindi sospeso il diniego, ordinato alla Prefettura di riesaminare l'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e comunque di collocare immediatamente il ricorrente in un'apposita struttura, assicurando condizioni di vita adeguate e dignitose nel rispetto degli standard del d.lgs. n. 142/2015. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito sarà trattato in udienza pubblica da fissarsi dal Presidente della Sezione.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
Le misure di accoglienza devono trovare applicazione dal momento in cui il richiedente manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
l'accoglienza ... è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse
La disposizione stabilisce una priorità nell'assegnazione dell'accoglienza a favore dei migranti soccorsi in mare, ma non consente di escludere sine die gli altri richiedenti protezione internazionale.
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 142/2015
Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9 ... l'accoglienza può essere disposta dal prefetto ... in strutture temporanee, appositamente allestite
L'esaurimento dei posti nei centri ordinari non giustifica il diniego assoluto di assistenza, poiché il prefetto può disporre l'accoglienza in strutture temporanee, previa valutazione delle condizioni di salute e delle eventuali esigenze particolari.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda e la concessione della tutela cautelare, in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile e di una sommaria valutazione favorevole delle ragioni del ricorrente.
art. 17, par. 3, direttiva 2013/33/UE
Secondo il richiamo operato dal giudice, l'obbligo di garantire l'accoglienza incontra il limite del caso in cui lo straniero disponga di mezzi sufficienti per le proprie esigenze di vita.
Massime di principio
- Il richiedente protezione internazionale ha diritto ad almeno una forma minima di assistenza e accoglienza dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione, salvo che disponga di mezzi sufficienti per provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
- La priorità prevista per i richiedenti giunti sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare opera come criterio di precedenza nell'assegnazione dei posti e non può essere interpretata come esclusione sine die degli altri richiedenti protezione internazionale.
- L'eventuale esaurimento dei posti nei centri ordinari non legittima il diniego assoluto delle misure di accoglienza: l'Amministrazione deve valutare l'utilizzo di strutture temporanee previste dalla normativa e assicurare comunque condizioni di vita adeguate e dignitose.
- In sede cautelare, quando il diniego totale di accoglienza espone il richiedente protezione internazionale a un pregiudizio grave e irreparabile, il giudice può sospendere l'atto, ordinare il riesame dell'istanza entro un termine e imporre l'immediata collocazione provvisoria in una struttura conforme agli standard normativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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