Sentenza n. 10209/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento con idonea misura cautelare - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 13 novembre 2024, n. prot. 45321 (allegata al n. 4 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, il Sig. Antonio Maurizio Pecoraro, nato il 22/12/1975 a Palermo (PA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 01/10/2020, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 4313 del 01 marzo 2021, come citata in premessa, è rigettata”; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego espresso dal Ministero sull'istanza di riconoscimento, presentata nel marzo 2021, di un attestato formativo conseguito in Spagna ai fini dell'esercizio della professione di docente specializzato nel sostegno, per la classe ADMM. Ha dedotto plurime censure: violazione della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero; difetto di motivazione, anche per la mancata considerazione della procedura pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli esteri; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del legittimo affidamento; mancata previsione di eventuali misure compensative; violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 in relazione alla mancata produzione documentale. In sede cautelare il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'atto. La misura cautelare era stata accolta dal TAR il 2 aprile 2025, anche ai fini del riesame dell'istanza, e non risultava appellata. Prima della decisione di merito, il ricorrente ha rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini della partecipazione ai percorsi INDIRE, dichiarando così il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione dei difensori, confermata dall'atto di rinuncia depositato, secondo cui il ricorrente aveva rinunciato all'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo estero. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure contro il diniego, ritenendo che, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse imponga la declaratoria di improcedibilità e impedisca una decisione sul merito in assenza di un interesse attuale alla pronuncia. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 16 d.lgs. n. 206/2007
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla mancata produzione documentale, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia dell'interessato alla domanda amministrativa presupposta dall'impugnazione, quando determina il venir meno dell'interesse attuale alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse, proveniente da un difensore munito di mandato e non contraddetta dalla parte, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità senza esaminare il merito delle censure.
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