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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 445/2024 in data 29 ottobre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 445/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente per complessivi euro 1.500,00, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha chiesto l’accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua notificazione al Ministero il 5 novembre 2024. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il Ministero ne aveva ricevuto regolare notificazione e non aveva dato esecuzione agli obblighi da essa imposti. Il Collegio ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente e incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre misure coercitive pecuniarie e di adottare le prescrizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, anche del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di determinare una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il termine era decorso nel caso esaminato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa imposti.
  • La regolare notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consentono di ritenere attuale l’inadempimento dell’amministrazione statale e di accogliere l’azione di ottemperanza, ove l’obbligo giudiziale sia rimasto ineseguito.
  • In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su richiesta dell’interessato qualora l’amministrazione rimanga ulteriormente inadempiente.
  • La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sull’importo dovuto in forza del giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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