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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12545 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Atti amministrativi presupposti dell'atto impositivo - Illegittimità - Potere di disapplicazione da parte del giudice tributario - Limiti - Fattispecie in materia di TIA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una fattura TIA di Euro 8.432,85 relativa agli anni 2002-2005. La contribuente sosteneva che gran parte dello stabilimento producesse rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, interamente autosmaltiti, e chiedeva quindi l'esclusione delle relative superfici dal calcolo della tariffa. La Commissione tributaria regionale aveva disapplicato i regolamenti comunali TIA per eccesso di potere, ritenendoli adottati senza adeguata istruttoria e valutazione tecnica. La concessionaria ha contestato, tra l'altro, che il giudice potesse disapplicare tali regolamenti poiché la contribuente non ne aveva dedotto espressamente l'illegittimità né ne aveva chiesto la disapplicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che la fattura TIA, pur avendo forma commerciale, è un atto amministrativo impositivo impugnabile davanti al giudice tributario. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che il giudice tributario non può disapplicare un atto presupposto in modo completamente svincolato dai motivi di ricorso e dalla domanda del contribuente. Poiché la contribuente aveva contestato soltanto la produzione e l'autosmaltimento di rifiuti speciali, senza dedurre l'illegittimità dei regolamenti comunali, la disapplicazione d'ufficio per eccesso di potere ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 7, ultimo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti presupposti...

    Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti dell'atto impositivo, ma tale potere deve essere esercitato in relazione alla domanda e ai motivi di impugnazione proposti dal contribuente; non può introdurre autonomamente una questione estranea al thema decidendum.

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La fattura TIA, anche se formalmente assimilabile a una fattura commerciale, costituisce un atto amministrativo impositivo e rientra tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato dalla ricorrente per denunciare un vizio di motivazione sulla questione dell'impugnabilità dell'atto; il motivo è stato rigettato perché la sentenza regionale aveva fornito una motivazione adeguata e conforme alla giurisprudenza.

  • Art. 112 c.p.c. - principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice deve decidere entro i limiti della domanda e dei motivi dedotti. Nel caso concreto, la disapplicazione dei regolamenti comunali per eccesso di potere, non richiesta né prospettata dalla contribuente, ha oltrepassato tali limiti.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può disapplicare un regolamento o altro atto amministrativo presupposto dell'atto impositivo, ma solo se la questione di illegittimità è collegata ai motivi di ricorso e alla domanda del contribuente.
  • La disapplicazione non può trasformarsi in un'indagine d'ufficio su vizi del regolamento mai dedotti: il contribuente deve indicare, almeno sostanzialmente, quale illegittimità dell'atto presupposto intende far valere.
  • Quando si contesta una tariffa o un tributo fondato su un regolamento comunale, è opportuno impugnare o contestare espressamente anche il regolamento presupposto, indicando i relativi vizi e chiedendone la disapplicazione.
  • La forma commerciale della fattura non esclude la natura tributaria dell'atto quando essa serve a richiedere coattivamente un'entrata pubblicistica; in tal caso l'atto deve rispettare i requisiti degli atti impositivi ed è impugnabile davanti al giudice tributario.
  • La decisione non stabilisce definitivamente che la TIA fosse dovuta o non dovuta: la Cassazione ha rinviato la causa affinché il giudice regionale esamini le ulteriori contestazioni, comprese quelle relative alla natura dei rifiuti e alla loro assimilabilità.

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