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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11109/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di più docenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 nelle classi di concorso EEEE e AAAA. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Firenze ha riformato la decisione e respinto il ricorso, ritenendo che il diploma magistrale non bastasse per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti operata dalla legge finanziaria 296/2006. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006, sostenendo che la norma avesse voluto precludere solo l'accesso ai nuovi abilitati e non a chi fosse già abilitato alla data di entrata in vigore della riforma. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 1175, 1176 e 2966 c.c., invocando il principio di legittimo affidamento e sostenendo che la mancata presentazione della domanda fosse dipesa dall'illegittimo diniego amministrativo del valore abilitante del titolo, superato solo dall'annullamento del d.m. n. 235/2014 da parte del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito di rigetto della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ma con diversa motivazione. Ha ribadito l'orientamento già affermato in precedenti pronunce e conforme all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, della L. n. 296/2006. La Corte ha escluso che la clausola di salvezza della legge del 2006 potesse ampliare la platea degli aventi diritto, nonché che l'annullamento del d.m. n. 235/2014 potesse fondare, da solo, un diritto soggettivo all'iscrizione. Ha inoltre ritenuto assorbite le ulteriori questioni sulla tempestività della domanda e sull'eventuale tutela risarcitoria in forma specifica. Spese compensate per la novità e complessità della questione; viene inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 1, comma 605, L. n. 296/2006

    la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha chiuso definitivamente l'accesso, salvo le categorie espressamente salvate dalla legge; il solo diploma magistrale non basta per l'inserimento

  • art. 1, comma 606, lett. c), L. n. 296/2006

    richiamato come disposizione che ha determinato la trasformazione e la chiusura del sistema delle graduatorie

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998

    riconosce al diploma magistrale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma ciò non equivale a sufficienza per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento

  • d.lgs. n. 297/1994

    evocato nel quadro normativo come fonte delle procedure concorsuali per titoli poi trasformate in graduatorie permanenti

  • d.P.R. n. 123/2000, art. 14

    richiamato per descrivere la natura del decreto ministeriale sulla disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie

  • art. 17, comma 4, L. n. 400/1988

    richiamato per escludere che il decreto ministeriale avesse natura regolamentare

  • art. 2909 c.c.

    la regola generale dell'efficacia del giudicato resta ferma per gli obblighi ordinatori e conformativi, nonostante l'eccezione dell'effetto caducatorio dell'annullamento amministrativo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni

  • art. 112 c.p.c.

    indicato come unico limite al potere della Corte di qualificare giuridicamente i fatti accertati nel merito

  • art. 1175 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione al preteso legittimo affidamento e alla correttezza dell'azione pubblica

  • art. 1176 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione al preteso legittimo affidamento e alla correttezza dell'azione pubblica

  • art. 2966 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta irrilevanza della decadenza in presenza di affidamento legittimo

  • art. 4 d.l. n. 87/2018

    non è decisivo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, perché la successiva valorizzazione del diploma per altri fini non muta la disciplina di accesso alle GAE

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La clausola di salvezza contenuta in una riforma che trasforma graduatorie preesistenti in graduatorie ad esaurimento non può essere interpretata in senso estensivo fino a creare nuovi titoli di accesso non previsti dal sistema previgente.
  • Il possesso di un titolo abilitante non implica automaticamente il diritto all'inserimento in graduatorie ad esaurimento, quando la normativa abbia ristretto o cristallizzato l'accesso a determinate categorie già aventi titolo secondo il regime precedente.
  • L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non consente, da solo, di ottenere un diritto soggettivo all'iscrizione se tale diritto non risulta fondato sulla legge sostanziale; l'effetto caducatorio dell'annullamento non si estende automaticamente agli obblighi conformativi ove operi la regola generale del giudicato.
  • In cassazione, la Corte può confermare il dispositivo della decisione impugnata anche con motivazione diversa, purché resti fermo il limite del giudizio di legittimità e non sia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Il principio di non contestazione opera sul piano dei fatti storici e dell'onere probatorio, non impedisce alla Corte di legittimità di decidere sulla corretta interpretazione delle norme di diritto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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