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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09679/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da un contratto del 21 novembre 2011 avente ad oggetto la vendita di 150 piante di ulivo insistenti su un fondo di proprietà di una società. L'acquirente ha pagato euro 3.200,00 ma non ha ricevuto le piante, perché risultavano già estirpate e cedute a terzi. Ha quindi chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo. In primo grado il giudice ha accolto la domanda, ritenendo il convenuto inadempiente. In appello il soccombente ha sostenuto di non essere titolare passivo del rapporto, affermando di avere operato come rappresentante della proprietaria del fondo e che, quindi, l'azione restitutoria avrebbe dovuto essere rivolta alla società. Il resistente ha replicato negando l'esistenza di un potere rappresentativo, richiamando una comunicazione della società che lo disconosceva come rappresentante. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: violazione dell'art. 81 c.p.c. per l'asserita erronea inversione dell'onere della prova sulla rappresentanza; violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita mutatio libelli in appello e uso di documento tardivo; vizi di motivazione e di omessa pronuncia sulle eccezioni processuali; omesso esame della tardività della produzione documentale; violazione degli artt. 81 e 96, terzo comma, c.p.c. sulla condanna per responsabilità aggravata; nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla stessa condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse alcun mutamento della domanda, perché fin dall'origine l'azione era stata proposta per ottenere la restituzione della somma pagata alla controparte che aveva figurato come venditore nel contratto. Ha affermato che, una volta contestata in appello la spendita del nome e il potere rappresentativo, gravava su chi pretendeva di avere agito come rappresentante l'onere di provare il conferimento della procura o comunque della rappresentanza, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria. La Corte ha inoltre chiarito che, in assenza di prova della rappresentanza e di ratifica del dominus, la prestazione eseguita in base a un contratto inefficace è ripetibile nei confronti di chi ha materialmente ricevuto il pagamento, senza che sia necessario ricorrere alla responsabilità risarcitoria del falsus procurator. Quanto alla condanna per responsabilità aggravata, la Corte ha reputato inammissibili le censure: il giudice di merito aveva motivato sulla manifesta infondatezza e genericità dell'appello e sul rifiuto della proposta conciliativa, elementi idonei a integrare colpa grave; inoltre la liquidazione equitativa della somma, parametrata al doppio delle spese, rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito. È stato infine disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato per escludere che vi fosse un problema di legittimazione processuale tale da spostare la prova in modo diverso da quanto stabilito in relazione alla pretesa restitutoria

  • art. 345 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma ritenuto non violato perché non vi è stata mutatio libelli in appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c. per le doglianze su omessa pronuncia e motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia, censura non accolta

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione, escluso dalla Corte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio

  • art. 1398 c.c.

    indicato come norma che disciplina la responsabilità del falsus procurator verso il terzo contraente incolpevole, qualificata come responsabilità extracontrattuale per culpa in contrahendo

  • art. 2033 c.c.

    indicato come base della ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti di chi ha ricevuto una prestazione non dovuta

  • art. 2036 c.c.

    richiamato per distinguere l'indebito soggettivo dall'ipotesi concreta, qualificata invece come indebito oggettivo

  • art. 1705, primo comma, c.c.

    evocato per spiegare che, in difetto di rappresentanza, l'assetto poteva al più integrare un mandato senza rappresentanza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare la regola di distribuzione dell'onere della prova sulla sussistenza del potere rappresentativo

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    interpretato come norma che consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata in caso di mala fede o colpa grave, senza limiti quantitativi predeterminati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità passiva del rapporto sostanziale è una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, e non determina di per sé mutamento della domanda.
  • Quando il convenuto in una azione restitutoria deduce di avere agito come rappresentante di un terzo, il potere di rappresentanza costituisce fatto impeditivo della pretesa e deve essere provato da chi lo invoca.
  • In assenza di potere rappresentativo e di ratifica del dominus, il contratto concluso dal falsus procurator è inefficace nei confronti del terzo e la prestazione eseguita in base ad esso è ripetibile nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento.
  • La responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole ex art. 1398 c.c. è distinta e autonoma rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito: l'una ha natura risarcitoria, l'altra mira al recupero di quanto indebitamente versato.
  • Ai fini dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la mala fede o colpa grave possono desumersi dalla proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata, generica o meramente dilatoria, anche in presenza del rifiuto della proposta conciliativa.
  • La liquidazione equitativa della somma dovuta per responsabilità aggravata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieVenditaInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoResponsabilità precontrattuale

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