Cassazione Penale, Ordinanza n. 31623/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto di natura patrimoniale connesso alla mancata corresponsione del prezzo di un'autovettura venduta da una persona munita di procura speciale alla vendita. Dai passaggi riportati emerge che i primi due motivi di ricorso riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente contestava la qualifica di persona offesa attribuita alla venditrice e, con un terzo motivo, censurava la motivazione sull'elemento soggettivo del reato, ma in realtà chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, richiesta ritenuta estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che non fossero indicati specifici vizi decisivi della motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifici i primi due motivi, perché mera riproposizione dei motivi di appello e non correlati alle ragioni della decisione impugnata; ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e non a denunciare un vizio logico-giuridico della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando è aspecifica, cioè quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e si limita a riprodurre censure già dedotte senza una reale correlazione con la sentenza censurata.
Massime di principio
- L'impugnazione è aspecifica e quindi inammissibile quando ripropone pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con le puntuali ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato è inammissibile se non individua un preciso vizio della motivazione e si risolve in una diversa lettura del compendio probatorio.
- La persona munita di procura speciale per la vendita di un bene può essere qualificata come persona offesa quando, in ragione del mancato pagamento del corrispettivo, abbia subito un diretto pregiudizio patrimoniale.
Come è indicizzato
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