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Ordinanza

Ordinanza n. 821/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS- emesso in data 20.04.2026 e notificato in data 23.04.2026 dal Questore della Provincia di -OMISSIS- con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202602140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che aveva rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Tribunale ha rilevato, in sede cautelare, che l'omessa sottoscrizione del contratto di soggiorno non era imputabile al ricorrente e che questi aveva dimostrato di avere svolto, nelle more dell'adozione del diniego, attività di lavoro dipendente per un periodo idoneo a integrare i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. È stato inoltre considerato che il ricorrente era legittimamente entrato nel territorio nazionale e vi si era integrato mediante l'acquisizione di una nuova occasione di lavoro.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame. Il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e ha ordinato al Ministero dell'Interno di riesaminare la situazione del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, verificando la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un valido titolo di soggiorno. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 9 febbraio 2027. La parte più diligente dovrà depositare la prova dell'esito della nuova fase procedimentale nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a.; gli eventuali depositi dell'Amministrazione dovranno essere effettuati tramite l'Avvocatura dello Stato. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al provvedimento conclusivo della stessa.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di lavoro subordinato

    La disposizione è stata ritenuta rilevante perché il periodo di lavoro dipendente svolto dal ricorrente appariva idoneo a integrare i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno stagionale.

  • art. 55 c.p.a.

    termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5

    La norma disciplina la tutela cautelare e il termine per il deposito della prova dell'esito della nuova fase procedimentale ai fini della prosecuzione della fase cautelare.

  • D.P.C.S. n. 134 del 2020

    Le regole tecniche del processo amministrativo telematico sono richiamate per il deposito degli atti relativi all'esito del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di un titolo di soggiorno può essere sospeso ai fini del riesame quando l'omessa sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia imputabile allo straniero e risultino documentati fatti sopravvenuti o comunque rilevanti, quali lo svolgimento di attività lavorativa per un periodo idoneo alla conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato.
  • La legittima entrata nel territorio nazionale e l'effettiva integrazione lavorativa costituiscono elementi rilevanti nella valutazione cautelare della posizione dello straniero richiedente un valido titolo di soggiorno.
  • L'accoglimento cautelare ai fini del riesame comporta la sospensione dell'efficacia del diniego e l'obbligo dell'amministrazione di rivalutare la posizione entro il termine assegnato dal giudice, senza anticipare in via definitiva l'accertamento del diritto al rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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