Cassazione Penale, Ordinanza n. 00730/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'interessato ha proposto personalmente, con memoria sottoscritta e trasmessa tramite l'Ufficio matricola della casa circondariale in cui è detenuto, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 24 maggio 2024. La censura non riguarda il merito del provvedimento impugnato, ma la stessa ammissibilità formale dell'impugnazione, poiché il ricorso è stato presentato direttamente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dall'imputato in un procedimento soggetto alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Ha quindi applicato gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., oltre all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
dopo la riforma del 2017, l'impugnazione per cassazione non può essere proposta personalmente dall'imputato o condannato, ma richiede la sottoscrizione tecnica del difensore abilitato
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
in presenza di un ricorso inammissibile per ragioni formali evidenti, la Corte può dichiararlo de plano
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e il relativo filtro di inammissibilità
Massime di principio
- Per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 4 agosto 2017, l'imputato o condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione tecnica del ricorso determina un'inammissibilità immediata e rilevabile de plano, senza esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione formale del sottoscrittore comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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