Ordinanza n. 1320/2026 - Brescia, Sezione 2
per la correzione della sentenza n. 879 del 16 giugno 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 317 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 879 del 16 giugno 2026, limitatamente alla contraddizione tra motivazione di accoglimento e dispositivo di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (privato ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente nel giudizio originario ha chiesto la correzione di errore materiale della sentenza n. 879/2026, rilevando che la motivazione si pronunciava chiaramente per la fondatezza e l’accoglimento del ricorso, mentre il dispositivo riportava erroneamente il rigetto. L’istanza, depositata il 22 giugno 2026, mirava quindi a rendere il dispositivo coerente con la decisione espressa in motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ravvisando un contrasto obiettivamente riconoscibile tra motivazione e dispositivo, dovuto a un mero errore materiale contenuto in quest’ultimo. Ha disposto che, nel dispositivo della sentenza n. 879/2026, le parole «lo respinge» siano lette e intese come «lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato», fermo il resto della sentenza. Nulla sulle spese; ordinata alla Segreteria l’annotazione prevista dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
quando dall'esame della motivazione emerge che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile e contenuto nel dispositivo, è legittimamente esperibile la procedura per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c.
La correzione materiale è esperibile per eliminare un contrasto tra motivazione e dispositivo quando dalla motivazione risulta chiaramente che la difformità dipende da un errore materiale obiettivamente riconoscibile nel dispositivo.
art. 86, comma 1, c.p.a.
Ritenuto che, nel processo amministrativo, in presenza di un contrasto tra la formulazione del dispositivo e la decisione adottata in motivazione (rigetto da un lato ed accoglimento dell’altro), quando dall'esame della motivazione emerge che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile e contenuto nel dispositivo, è legittimamente esperibile la procedura per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’istanza di correzione; il provvedimento applica la procedura per correggere l’errore materiale del dispositivo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..
A seguito della correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il contrasto tra motivazione e dispositivo può essere corretto con la procedura per la correzione degli errori materiali quando la motivazione individua chiaramente la decisione effettivamente adottata e la divergenza dipende da un errore materiale obiettivamente riconoscibile contenuto nel dispositivo.
Come è indicizzato
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