Cassazione Penale, Sentenza n. 40420/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma (09/05/2025) che aveva accolto il reclamo di Giovanni Di Giacomo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo (16/05/2024). La questione riguardava la legittimità della limitazione, imposta solo ai detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis, delle fasce orarie durante le quali è consentito utilizzare un fornelletto a gas e stoviglie per cucinare o riscaldare cibi e bevande. Il Ministero sostiene che la fissazione di fasce orarie rientra nel potere organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria (art. 13 d.P.R. 230/2000) e non è di per sé illegittima; la differenziazione con i detenuti ordinari sarebbe giustificata dalle peculiari condizioni detentive dei 41-bis (tempo trascorso in cella da soli). Il Tribunale contestato aveva ritenuto la misura discriminatoria e vessatoria, mentre la Cassazione ha valutato la correttezza giuridica della decisione del Tribunale alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. Il motivo dell'annullamento è che il Tribunale, nel dichiarare automaticamente discriminatoria la fissazione delle fasce orarie per i detenuti 41-bis, non ha adeguatamente valutato e motivato la possibile esistenza di ragioni apprezzabili (organizzative, di sicurezza, sanitarie, ecc.) fornite dall'Amministrazione penitenziaria che possano giustificare la differenziazione. La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui la previsione di fasce orarie è sindacabile in sede giurisdizionale solo se la differenziazione è ingiustificata; pertanto il Tribunale dovrà riesaminare la materia tenendo conto delle effettive motivazioni addotte dall'Amministrazione.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 41-bis)
Disciplina il regime detentivo differenziato applicabile a determinati detenuti; costituisce il contesto normativo che giustifica misure più restrittive ma non consente misure aggiuntive di maggiore afflittività senza adeguata giustificazione.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 35-bis, comma 4)
Prevede il reclamo alla magistratura di sorveglianza avverso specifici provvedimenti; è la norma procedurale che ha consentito il sindacato giurisdizionale sulla materia.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 13)
"il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare"
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria il potere di regolamentare l'attività di cottura in carcere; tale potere resta però soggetto ai limiti costituzionali e può essere sindacato dal giudice se la regolamentazione, applicata in modo differenziato, eccede le finalità organizzative e comporta ingiustificata maggiore afflittività.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018
Ha dichiarato l'illegittimità di una norma che impediva assolutamente la cottura dei cibi ai detenuti 41-bis, affermando che non è consentibile un divieto assoluto e che va garantita qualche modalità di preparazione/riscaldamento dei cibi; tale pronuncia è parametro di riferimento per evitare misure eccessivamente afflittive.
Cassazione (Sez. 1), giurisprudenza consolidata (es. n. 36940/2022, n. 38401/2022, n. 43528/2023)
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la fissazione di fasce orarie per la cottura è di per sé mera regolamentazione ma è sindacabile: la differenziazione rispetto ai detenuti comuni è legittima solo se accompagnata da adeguate e specifiche ragioni che giustifichino la scelta (organizzazione, sicurezza, sanità); in assenza di tali ragioni la misura è discriminatoria e annullabile.
Massime di principio
- La fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi da parte dell'Amministrazione penitenziaria rientra nel potere regolamentare, ma è sindacabile in sede giurisdizionale quando la misura è applicata in modo differenziato ai detenuti 41-bis rispetto ai detenuti comuni.
- Una diversa disciplina oraria per i 41-bis non è automaticamente discriminatoria: è lecita se l'Amministrazione enuncia e dimostra ragioni concrete (organizzative, di sicurezza, sanitarie) che la giustificano.
- Non è consentito all'Amministrazione, tramite regolamentazione, ripristinare un grado di afflittività maggiore rispetto a quanto vietato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 186/2018).
- Il tribunale, nel sindacare la misura, deve richiedere una motivazione esplicita e specifica dell'Amministrazione; se tale motivazione è assente o insufficiente, la limitazione sarà annullata.
- In casi analoghi, chi impugna (detenuto o Ministero) deve documentare e contestare: il detenuto può evidenziare l'assenza di giustificazioni concreti; l'Amministrazione deve fornire elementi pratici che dimostrino la necessità della differenziazione.
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