Cassazione Civile, Ordinanza n. 13820/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica relativa all'anno d'imposta 2011, chiesto da una società che aveva acquistato energia come consumatore finale. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata con declaratoria di inammissibilità dell'istanza perché presentata oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 14 TUA, dell'art. 23 Cost. e degli artt. 2935, 2946, 2964 e 2966 c.c., sostenendo che quel termine di decadenza si applica solo ai rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore dell'energia, non al consumatore finale che agisca in via straordinaria per ottenere il rimborso di somme indebitamente corrisposte in rivalsa, dovendosi invece applicare il termine ordinario di prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto che la decisione di appello fosse erronea perché aveva applicato al consumatore finale il termine decadenziale biennale dell'art. 14, comma 2, TUA, mentre secondo la giurisprudenza consolidata, alla luce anche della successiva evoluzione del diritto unionale, il consumatore che abbia pagato in rivalsa imposte incompatibili con il diritto UE e si trovi in una situazione di eccessiva difficoltà nel rivalersi sul fornitore può agire direttamente contro l'Erario con l'azione di indebito oggettivo, soggetta al termine ordinario di prescrizione e non alla decadenza propria del soggetto passivo del rapporto d'imposta. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare se nel caso concreto ricorresse l'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore, questione che la sentenza cassata aveva ritenuto assorbita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per dedurre la violazione di legge nella qualificazione del termine applicabile al rimborso
art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
prevede il termine di decadenza biennale per il rimborso in favore del soggetto passivo del rapporto d'imposta; non si applica, in via straordinaria, al consumatore finale che agisca direttamente contro l'Erario
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità dell'applicazione del termine decadenziale
art. 2935 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza della prescrizione
art. 2946 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale termine ordinario di prescrizione applicabile all'azione di indebito oggettivo
art. 2964 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza e suoi rapporti con la prescrizione
art. 2966 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della decadenza
art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511
richiamato quale base normativa dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale
art. 5, comma 1, del d.l. 2 febbraio 2007, n. 26
norma che aveva sostituito la disciplina dell'addizionale provinciale citata
art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988
richiamato dalla Corte come disposizione ratione temporis applicabile per individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta all'atto della fornitura
direttiva n. 2008/118/CE
richiamata come parametro di compatibilità unionale della disciplina interna sulle accise
Massime di principio
- Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, equiparate alle accise per il periodo rilevante, sono dovute dal fornitore al momento della fornitura al consumatore finale; in caso di indebito, il fornitore è il soggetto normalmente legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
- Il consumatore finale che abbia sopportato il tributo per rivalsa può agire ordinariamente contro il fornitore con l'azione di ripetizione dell'indebito; solo in via eccezionale, per garantire l'effettività della tutela, può rivolgersi direttamente all'Erario quando provi che l'azione verso il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile.
- Quando il consumatore finale agisce direttamente contro l'Erario in tale situazione eccezionale, il rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione civile e non al termine di decadenza previsto per il soggetto passivo del rapporto d'imposta.
- La verifica dell'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore è un accertamento di fatto rimesso al giudice del rinvio e non può essere elusa mediante l'applicazione automatica della decadenza tributaria.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito deve uniformarsi ai principi enunciati dalla Cassazione e non può applicare al consumatore finale una decadenza prevista per una diversa posizione soggettiva nel rapporto d'imposta.
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