Cassazione Civile, Ordinanza n. 26072/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di un appartamento confinante aveva convenuto in giudizio i proprietari del piano superiore dell'edificio vicino, deducendo che originariamente il vano prospiciente il suo giardino era un mero pozzo luce chiuso da vetrata non apribile e che, nel 1994, i convenuti avevano sostituito tale assetto con una vetrata dotata di infissi semimoventi e con una terrazza/ringhiera sovrastante, creando nuove vedute dirette e laterali sul proprio fondo in violazione delle norme sulle distanze per le vedute. Chiedeva il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno. I convenuti contestavano la ricostruzione fattuale e sostenevano che gli affacci esistessero da tempo immemorabile; in via riconvenzionale domandavano l'accertamento dell'usucapione della servitù di veduta e di affaccio. Il Tribunale accolse in parte la domanda attorea e rigettò la riconvenzionale; la Corte d'appello confermò. In cassazione il soccombente deduceva: nullità della sentenza per asserita nullità della CTU e violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c. per indebita estensione del quesito; violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che non fosse stata dimostrata la preesistenza del pozzo luce e dell'altezza del muro tale da impedire l'affaccio; violazione dell'art. 1061 c.c. sul requisito dell'apparenza della servitù, contestando che la Corte d'appello avesse dato rilievo alla frequenza del comportamento anziché alla conformazione strutturale e visibilità delle opere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e nullità processuali, miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla trasformazione dei luoghi, sull'assetto originario del vano e sulla mancata prova dell'esistenza di opere visibili e permanenti idonee a integrare la servitù di veduta. Quanto alla CTU, ha rilevato che il quesito era legittimamente diretto a verificare la vetustà delle vetrate e le trasformazioni del terrazzino, includendo aspetti tecnici rilevanti per la ricostruzione storica dello stato dei luoghi. Quanto all'art. 2697 c.c., ha chiarito che la censura non riguardava un'erronea distribuzione dell'onere probatorio, ma il convincimento del giudice di merito circa il raggiungimento della prova, sindacabile solo in fatto. Quanto all'art. 1061 c.c., ha rilevato che la decisione di merito aveva escluso, in base a testimonianze ritenute insufficienti e contraddittorie, la prova dell'apparenza della servitù, anche perché non era stata dimostrata l'epoca di realizzazione dei manufatti. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 62 c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per contestare l'asserita illegittimità dell'attività del consulente tecnico, ma la Corte ha ritenuto che la consulenza avesse legittimamente riguardato aspetti tecnici necessari alla ricostruzione dei fatti.
art. 194 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della consulenza tecnica; la Corte ha escluso che vi fosse stata un'indebita estensione dell'oggetto dell'indagine.
art. 2697 c.c.
La Corte ha precisato che la censura non denunciava un errore di riparto dell'onere della prova, ma mirava a contestare l'apprezzamento del giudice di merito sull'avvenuto raggiungimento della prova, che non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
art. 1061 c.c.
La Corte ha ribadito che, ai fini dell'usucapione della servitù, occorre la prova dell'apparenza mediante opere visibili e permanenti; ha ritenuto che la valutazione negativa dei giudici di merito, fondata su testi insufficienti e contraddittori e sull'indimostrata epoca dei manufatti, non fosse censurabile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o di nullità processuale in una richiesta di riesame dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio è legittima quando il quesito richiede valutazioni tecniche strumentali alla ricostruzione dei fatti storici rilevanti, anche se ciò comporta l'esame dell'assetto originario e delle trasformazioni di un immobile.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non è invece configurabile quando si contesti semplicemente la valutazione del materiale probatorio e il convincimento raggiunto dal merito.
- Ai fini dell'usucapione di una servitù apparente, l'apparenza deve risultare da opere visibili e permanenti; la relativa prova deve essere concreta e non può fondarsi su testimonianze insuffi cienti o contrastanti.
- La mancata dimostrazione dell'epoca di realizzazione dei manufatti può incidere in modo decisivo sulla prova dell'esistenza e dell'apparenza della servitù invocata.
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