Cassazione Penale, Sentenza n. 31643/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione e porto di arma comune da sparo e ricettazione (fatti del 15/11/2019). Deduceva: 1) vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che la misura si fondava solo su precedenti penali e procedimenti pendenti; 2) vizio nella scelta della misura cautelare (motivo però riferito ad altra persona, frutto di un refuso); 3) disparità e sproporzione della misura, argomentando che mostrare l'arma fosse stato un gesto volto a fare colpo su una ragazza, che non ci fossero esigenze economiche legate al reato e che la famiglia fosse disponibile ad accoglierlo domiciliariamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata, coerente e logica: le esigenze cautelari erano ricavate da un quadro completo che comprendeva precedenti per violenza e armi, denunce recenti (minacce e post su social network con propositi di strage) e l'arresto in flagranza con pistola caricata sotto il sedile dell'auto. La Corte ha osservato che l'attualità del pericolo si valuta sulla continuità della "periculositas" e sulla presenza di elementi recenti idonei a dimostrare il rischio di reiterazione; ha inoltre ritenuto infondati gli argomenti sulla proporzionalità (il gesto di mostrare la pistola non dimostra stabilità emotiva, la mancanza di motivazione economica può anzi confermare motivazioni caratteriali) e condiviso la valutazione che gli arresti domiciliari non sarebbero stati idonei a contenere il periculum libertatis. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare i limiti di esposizione dei motivi nel ricorso in Cassazione; la Corte osserva che i motivi devono essere specifici e coerenti, rilevando un refuso nel secondo motivo del ricorso.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sull'"attualità" del pericolo di reiterazione: la Corte interpreta l'attualità non come imminenza di un evento specifico, ma come continuità del pericolo nel tempo valutata sulla base di elementi concreti e recenti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e per il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sussistenza delle esigenze cautelari può essere fondata su un quadro complessivo di elementi (precedenti, atti recenti, comportamenti su social network, arresto in flagranza) e non richiede che ogni singolo elemento sia già definitivamente accertato.
- L'"attualità" del pericolo di reiterazione non equivale all'imminenza di un nuovo reato: va valutata prognosticamente sulla continuità della pericolosità e sulla presenza di segnali recenti di rischio.
- Argomentazioni difensive che minimizzano il comportamento (es. "volevo solo fare colpo") non sono sufficienti a dimostrare stabilità emotiva o a rendere proporzionata una misura cautelare quando sussistono elementi contrari.
- La disponibilità familiare ad ospitare l'indagato e l'assenza di motivazione economica per il reato possono essere ritenute elementi subalterni se il giudice reputa che non assicurino l'efficacia della misura alternativa.
- Nei ricorsi di legittimità è importante l'accuratezza formale e la specificità dei motivi; errori o refusi che riferiscono ad altri soggetti o vicende possono essere considerati inammissibili o irrilevanti.
- La scelta tra carcere e misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) viene valutata in ragione della concreta capacità della misura alternativa di impedire il periculum libertatis; la mera disponibilità di controllo non basta se manca affidabilità comportamentale.
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