Cassazione Penale, Sentenza n. 10318/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto della Corte d'appello che ha rigettato l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (misura disposta con decreto del 16/09/1996, definitiva il 04/03/1997). Il Rancadore deduceva violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, lamentando in particolare che il lungo tempo decorso (26 anni) e l'assenza di pendenze penali successive (la pena per 416-bis è stata dichiarata estinta ex art. 172 c.p.) dovessero comportare la cessazione della pericolosità sociale; inoltre contestava che il diniego si fondasse su fatti relativi a un procedimento archivato (minaccia grave del 2016) e che il provvedimento trasferisse sul ricorrente l'onere di provare il reinserimento sociale, non considerando l'evoluzione della sua personalità e gli artt. 5 CEDU e 2 Protocollo 4 CEDU.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la valutazione della pericolosità sociale deve considerare sia gli elementi originari che l'evoluzione della personalità e della condotta del soggetto; nella specie la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto persistente la pericolosità, tenendo conto della condanna per 416-bis, della sottrazione all'esecuzione della pena (poi estinta ai sensi dell'art. 172 c.p.) e di fatti successivi (procedimento del 2016 per minaccia grave, sebbene archiviato), nonché della mancata prova del ripudio del modello criminoso. È stato affermato che l'archiviazione non impedisce al giudice della prevenzione di valutare i fatti come elementi indiziari, salvo che vi sia una sentenza irrevocabile di assoluzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il reato di associazione mafiosa è stato il fondamento della valutazione iniziale della pericolosità; la condanna definitiva e l'appartenenza pluriennale al sodalizio sono elementi che giustificano l'applicazione della misura e la sua durata massima.
art. 172 cod. pen.
La declaratoria di estinzione della pena per prescrizione non impedisce di considerare, ai fini delle misure di prevenzione, la pregressa condotta e la sua valenza ai fini della pericolosità sociale; l'estinzione della pena non equivale automaticamente al superamento del giudizio di pericolosità.
art. 5 CEDU
Richiamato dalla difesa quale presidio per la libertà personale: la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione della misura di prevenzione con i principi CEDU se la valutazione è adeguatamente motivata e tende a verificare la persistenza della pericolosità.
art. 2, Protocollo 4 CEDU
Invocato dalla difesa come tutela alla libertà di movimento; la Corte ha invece ritenuto che il bilanciamento tra limitazioni e motivazioni di prevenzione sia legittimo se fondato su valutazioni attuali e fondate sulla condotta complessiva del soggetto.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo non comporta automaticamente la cessazione della misura di prevenzione: occorre una valutazione complessiva e attuale della pericolosità sociale.
- Il giudice delle misure di prevenzione deve correlare gli elementi originari che hanno giustificato la misura con le emergenze successive e con l'evoluzione della personalità e della condotta del proposto.
- L'archiviazione di un procedimento penale non impedisce che i fatti oggetto dell'archiviazione siano valutati come indizi in sede di prevenzione; solo una sentenza irrevocabile di assoluzione esclude definitivamente l'uso dei fatti come elementi indiziari.
- Non è sufficiente la semplice assenza di pendenze penali recenti: è necessario fornire elementi positivi e convincenti di reinserimento sociale e di ripudio del modello criminoso per ottenere la revoca della misura.
- La motivazione del diniego deve essere congrua e specifica: il giudice deve indicare quali fatti e quali elementi giustificano la persistenza della pericolosità e perché le condotte successive non dimostrino il ravvedimento.
- La difesa dovrebbe documentare comportamenti positivi e prove concrete di reinserimento (es. stabile attività lavorativa lecita, relazioni sociali non criminali, percorso di riabilitazione) per contrastare efficacemente il giudizio di pericolosità.
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