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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41443/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza della Corte di appello di Roma resa in riforma della decisione di primo grado, all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. L'imputato, presente all'udienza, aveva aderito a una proposta che prevedeva la riqualificazione del fatto da tentata rapina a tentata estorsione, il riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la continuazione con altro reato già giudicato e la rideterminazione della pena in tre anni di reclusione, con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Con il primo motivo il difensore deduceva violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., sostenendo che l'accordo recepito in sentenza fosse difforme rispetto a quello inizialmente proposto in Procura e che l'imputato avesse prestato consenso a una formulazione diversa, non comprensiva della riqualificazione in tentata estorsione. Con il secondo motivo si deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare, assumendo che tale richiesta non fosse stata rinunciata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente recepito l'unico accordo formalizzato a verbale in udienza, con espresso consenso dell'imputato presente e del Procuratore Generale, e che risultava espressa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello; pertanto la censura sulla sostituzione della pena era comunque preclusa. La Corte ha inoltre affermato che il ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis è ammissibile solo per contestare la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e pronuncia, mentre è inammissibile se ripropone motivi rinunciati, salvo pena illegale. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente recepito il concordato ex art. 599-bis c.p.p. così come risultante dal verbale d'udienza, con consenso dell'imputato presente e del Procuratore Generale, comprensivo della riqualificazione della tentata rapina in tentata estorsione e della rideterminazione della pena. Ha inoltre considerato preclusa la doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva, perché i motivi di appello risultavano espressamente rinunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; il controllo di legittimità può riguardare la formazione della volontà dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e la conformità della sentenza all'accordo recepito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È il parametro invocato per denunciare l'erronea applicazione della legge processuale sostanziale, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché l'accordo risultava validamente formato e recepito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È il parametro invocato per lamentare la carenza/illogicità della motivazione; la censura è stata assorbita dalla rinuncia ai motivi di appello e dalla validità del concordato.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    La Corte richiama la trattazione semplificata e non partecipata per i ricorsi inammissibili, in rapporto di specialità rispetto alla trattazione camerale partecipata.

  • artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.

    Richiamati per contrasto, al fine di precisare che la disciplina speciale dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, prevale nei casi di inammissibilità.

  • art. 52 D.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 52 D.lgs. 196/03 e ss.mm.

    Richiamo alla tutela della riservatezza nel testo del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è sindacabile, in linea di principio, la regolarità della formazione del concordato, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza tra accordo e decisione; non è invece consentito rimettere in discussione il merito dei motivi espressamente rinunciati, salvo il caso di pena illegale.
  • Quando l'accordo in appello è formalizzato a verbale in udienza con la presenza dell'imputato e l'espresso consenso del procuratore, il giudice di merito può legittimamente recepirlo nella sentenza, anche se in atti esista una precedente proposta non perfezionata con il consenso della controparte.
  • La rinuncia espressa a tutti gli altri motivi di appello preclude la proposizione in cassazione di censure che ripropongano tali questioni, inclusa la richiesta di sostituzione della pena, se non si deduce una pena illegale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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