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Sentenza

Sentenza n. 4576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. V, n. 01280/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202409492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Milano, n. 1280/2024, che aveva respinto il ricorso contro il bando e la graduatoria di una selezione per venti educatori delle scuole dell'infanzia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto le censure contro il bando del Comune di Milano per l'assunzione a tempo indeterminato di venti educatori delle scuole dell'infanzia. Il bando, pur riconoscendo il titolo abilitante conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 secondo la disciplina transitoria, richiedeva anche il possesso di una laurea di qualsiasi materia. Le ricorrenti sostenevano l'illegittimità di tale requisito aggiuntivo. In primo grado era stata impugnata con motivi aggiunti anche la graduatoria finale, notificando l'atto a una sola controinteressata. In appello il Consiglio di Stato ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quattordici controinteressati. Le appellanti hanno depositato la documentazione relativa alle notifiche solo il 18 novembre 2025, a ridosso dell'udienza, e inizialmente in modo incompleto. Il Collegio ha rilevato sia il tardivo deposito della prova delle notificazioni, sia la mancata o non tempestivamente documentata notificazione a due controinteressate. Le appellanti hanno sostenuto che l'ultima notificazione si fosse perfezionata il 27 ottobre 2025, invocando la tempestività del deposito successivo e, in subordine, la rimessione in termini per errore materiale. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per il tardivo deposito e per l'omessa notifica o documentazione delle notifiche nei confronti di alcuni controinteressati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile, senza esaminare le censure sostanziali contro il bando e la graduatoria. Ha interpretato gli artt. 49, comma 3, 45, comma 1, 94 e 38 c.p.a. nel senso che l'ordinanza di integrazione del contraddittorio deve fissare il termine perentorio per effettuare le notifiche, mentre il termine per il deposito degli atti notificati è stabilito direttamente dalla legge in trenta giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione del relativo atto. Tale termine opera anche in appello e riguarda ciascun atto di integrazione notificato autonomamente. Nel caso concreto, la prova delle notifiche nei confronti di due controinteressate, perfezionatesi nel maggio 2025, era stata depositata soltanto il 23 dicembre 2025, oltre il termine perentorio, e comunque risultava incompleta per il mancato deposito degli atti notificati. Il successivo deposito non poteva essere giustificato facendo decorrere il termine dall'ultima notifica di un distinto atto collettivo. La violazione determina l'improcedibilità ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a. È stata respinta anche la richiesta di rimessione in termini: l'errore scusabile ha natura eccezionale e presuppone oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, caso fortuito, forza maggiore o impedimenti non imputabili alla parte; non ricorre quando il termine decadenziale è chiaro e l'inosservanza dipende da comportamenti o scelte organizzative della parte. Gli ulteriori profili di improcedibilità sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.a.

    Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

    Le disposizioni generali del Libro II c.p.a., incluso il termine per il deposito degli atti notificati previsto dall'art. 45, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.

    Il termine perentorio di trenta giorni per il deposito decorre dal perfezionamento dell'ultima notifica del singolo atto soggetto a preventiva notificazione e si applica anche agli atti di integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede a norma dell’articolo 35.

    L'atto di integrazione deve essere notificato entro il termine fissato dal giudice e depositato nel termine perentorio stabilito dall'art. 45, la cui inosservanza comporta l'improcedibilità.

  • art. 94, commi 1 e 3, c.p.a.

    L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

    Nel giudizio di appello l'integrazione del contraddittorio e il deposito della relativa documentazione sono soggetti a termini decadenziali, la cui inosservanza può determinare l'improcedibilità del gravame.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando non siano stati adempiuti gli oneri processuali necessari alla prosecuzione del giudizio, tra cui il tempestivo deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; richiede oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, caso fortuito, forza maggiore o altri impedimenti non imputabili alla parte.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale non esclude termini processuali decadenziali ragionevoli e previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, deve fissare il termine perentorio per le notificazioni; il termine per il successivo deposito degli atti notificati è invece stabilito direttamente dall'art. 45, comma 1, c.p.a. in trenta giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione del singolo atto.
  • Il termine di trenta giorni per il deposito degli atti di integrazione del contraddittorio si applica anche nel giudizio di appello, in forza del combinato disposto degli artt. 38, 45 e 94 c.p.a.
  • Quando le notificazioni dell'integrazione del contraddittorio sono effettuate mediante atti distinti, il termine per il deposito decorre, per ciascun atto, dal perfezionamento dell'ultima notificazione relativa a quell'atto; non è possibile attendere il perfezionamento di una notificazione riferita a un diverso atto collettivo.
  • Il tardivo deposito o il deposito incompleto degli atti necessari a comprovare l'integrazione del contraddittorio comporta l'improcedibilità del ricorso o dell'appello ai sensi degli artt. 35 e 49 c.p.a.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e non può essere concessa quando la violazione dipende da una condotta imputabile alla parte e il termine processuale è previsto in modo chiaro e univoco dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAppelloTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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