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Sentenza

Sentenza n. 15007/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di rilascio del nulla osta al “Visto per Investitori” ai sensi dell’art. 26-bis del d.lgs. n. 286/1998, presentata dalla ricorrente in data 29 gennaio 2026 (prot. n. 15143) e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere;

Giustizia amministrativa202605931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la ricorrente ha ottenuto, nel corso del giudizio, il bene della vita perseguito, ossia il nulla osta per il Visto per Investitori. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente e in considerazione della peculiarità della materia trattata.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio del nulla osta per il Visto per Investitori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni resistenti sull'istanza di rilascio del nulla osta per il Visto per Investitori, presentata il 29 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 26-bis del d.lgs. n. 286/1998. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la conseguente condanna a provvedere. Nel corso del giudizio ha comunicato che il 26 maggio 2026 le era stato rilasciato il nulla osta richiesto.

Norme richiamate

  • art. 26-bis d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il nulla osta relativo al Visto per Investitori, oggetto dell'istanza amministrativa della ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, tenendo conto della richiesta della parte e della peculiarità della materia trattata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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