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Sentenza

Sentenza del 05/07/2017 n. 16527 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento relativo al 1999. L'accertamento contestava la mancata contabilizzazione di ricavi per Lire 865.999.000, l'omessa regolarizzazione di fatture relative a servizi di autotrasporto e l'indeducibilità di alcuni costi, tra cui carburante, energia elettrica e una nota di debito. L'Agenzia ha inoltre contestato l'utilizzo, da parte del giudice regionale, di un precedente giudicato relativo all'IVA del 1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto e il settimo motivo di ricorso, rigettando gli altri. Ha escluso che il giudicato relativo all'IVA del 1997 potesse estendersi all'IVA del 1999 o alle imposte diverse, in assenza di elementi permanenti comuni tra le annualità. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati, perché non aveva adeguatamente esaminato le contestazioni dell'Ufficio e la documentazione probatoria. Ha inoltre stabilito che le irregolarità nelle schede carburante possono comportare l'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'IVA, non trattandosi di mere irregolarità formali. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 cod. civ.

    Il giudicato vincola le parti, ma, nel contenzioso tributario, non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi. Può avere efficacia esterna solo per elementi costitutivi permanenti e comuni a più annualità.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8

    L'obbligo del committente di regolarizzare l'omessa fatturazione del prestatore sorge soltanto dopo il decorso dei termini previsti dalla norma senza che la fattura sia stata ricevuta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, commi 3 e 4, e 21

    Le disposizioni disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni e gli obblighi di fatturazione, rilevanti anche ai fini dell'eventuale regolarizzazione da parte del committente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75

    La deducibilità dei componenti negativi del reddito dipende dalla corretta imputazione temporale e dalla sussistenza dei requisiti sostanziali del costo; tuttavia, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo dell'Agenzia nella parte relativa alla valutazione concreta dei costi.

  • D.P.R. 27 dicembre 1997, n. 444, artt. 1 e 2

    La deducibilità del carburante e la detraibilità della relativa IVA richiedono una scheda carburante conforme al modello previsto, completa delle annotazioni prescritte, inclusa la convalida del distributore e il chilometraggio. L'inosservanza non è una semplice irregolarità formale, perché genera incertezza sull'inerenza del costo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2 e 7; art. 112 cod. proc. civ.

    Il giudice tributario deve pronunciarsi nei limiti della domanda e può determinare autonomamente il rapporto tributario; la questione è stata però dichiarata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'insufficienza della motivazione sui ricavi.

Massime di principio

  • Una sentenza definitiva relativa a un'annualità fiscale non si estende automaticamente ad altri anni d'imposta: occorre dimostrare che riguardi elementi strutturali, permanenti e identici tra le diverse annualità.
  • Il giudicato formatosi su un tributo, soprattutto l'IVA soggetta anche a principi e norme unioniali, non può normalmente vincolare controversie riguardanti tributi diversi o periodi differenti.
  • L'obbligo di regolarizzare una fattura mancante nasce solo dopo la scadenza del termine previsto dalla legge; se il contribuente dimostra di aver ricevuto la fattura entro tale termine, la sanzione non è applicabile.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito. Le contestazioni devono riguardare effettivi vizi giuridici o motivazionali, non la semplice preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Gli accertamenti presuntivi basati su inventari, stime o rilevazioni quantitative devono essere esaminati dal giudice con una motivazione analitica, confrontandosi con le specifiche contestazioni e con la documentazione prodotta dal contribuente.
  • Per i costi di carburante, la documentazione richiesta dalla normativa è sostanziale: schede incomplete o non conformi possono determinare sia l'indeducibilità del costo sia l'indetraibilità dell'IVA, anche se la spesa è stata effettivamente sostenuta.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva di una parte: il giudice di rinvio dovrà riesaminare i punti indicati dalla Corte, applicando i principi di diritto stabiliti.

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