Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1271/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta -istanza P-BN/L/Q/2023/100276 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Benevento il 16/07/2024, ma regolarmente notificato solo in data 02/09/2025.

Giustizia amministrativa202506507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare riproposta, ritenendola inammissibile perché il ricorrente non aveva impugnato con motivi aggiunti il sopravvenuto diniego di riesame del 5 gennaio 2026. Il giudice non ha quindi accolto la sospensione dell'efficacia della revoca del nulla osta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo a un'istanza di emersione o ingresso per lavoro, emesso dalla Prefettura di Benevento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso il 16 luglio 2024 e notificato il 2 settembre 2025. In sede cautelare ha riproposto l'istanza di sospensione. Il TAR ha rilevato che, nelle more, l'amministrazione aveva adottato il 5 gennaio 2026 un diniego di riesame, sollecitato con richiesta del 10 dicembre 2025, fondato sull'assunto che soltanto in caso di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro sarebbe possibile valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore straniero. Tale diniego non era stato impugnato con motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare incidentale è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; nel caso concreto è stata respinta per la mancata impugnazione con motivi aggiunti del sopravvenuto diniego di riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La riproposizione di un'istanza cautelare può essere dichiarata inammissibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotti un nuovo diniego di riesame direttamente incidente sulla situazione controversa e il ricorrente non lo impugni con motivi aggiunti.
  • Il sopravvenuto diniego amministrativo che incide sulla pretesa cautelare deve essere portato nel thema decidendum mediante motivi aggiunti; in mancanza, il giudice non può accordare la tutela cautelare richiesta nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.